Conteggio del personale in servizio al 31.12.2018 – corretta applicazione dell’art. 79, comma 1, lett. b) del nuovo CCNL 16.11.2022
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiDiversi dipendenti, per aggirare le norme sul green pass, intendono chiedere assenze per L. 104 oppure darsi malati. Il D.L. 127/2021 ovviamente non è specifica se la sospensione della retribuzione si applica in queste fattispecie, che essendo non previste si è portati a pensare che in tali casi ai dipendenti assenti per malattia e/o legge 104, non in possesso della certificazione verde, non si debba applicare alcuna trattenuta stipendiale, così come per lo smart working autorizzato. Disponete di chiarimenti in merito?
Le linee guida, in corso di approvazione con DPCM, previste dall’art. 1 del D.L. 127/2011, che hanno già superato il vaglio della conferenza unificata, stabiliscono che è l’accesso del lavoratore presso la sede di servizio a non essere consentito in alcun modo e per alcun motivo, a meno che lo stesso non sia in possesso della certificazione verde COVID-19. Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
Ciò premesso, il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione.
Le linee guida precisano che gli uffici competenti a rilevare la presenza o l’assenza dal servizio (ad esempio l’ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederanno a comunicare all’interessato l’assenza ingiustificata rilevata. In questa precisazione risiede la possibilità che via siano altre forme di assenza di cui il dipendente legittimamente può fruire, salvo quelle che richiedono una specifica autorizzazione per la quale l’amministrazione dovrà comunque verificare che non vi siano riflessi sulla funzionalità dei servizi. Costituisce elusione della normativa la eventuale concessione di ferie finalizzate a fronteggiare la mancanza di certificazione verde, atteso che il possesso della certificazione verde costituisce un vero e proprio obbligo in capo al dipendente, che determina come conseguenza la dichiarazione dell’assenza come ingiustificata, senza diritto alla retribuzione che invece verrebbe regolarmente erogata nel caso di assenza legittima.
Si ritiene, tuttavia, che non possa essere invocata la legittimità dell’assenza per qualsiasi ragione che lo consenta, tra cui le ipotesi prospettate nel quesito, se tale assenza sia stata determinata per l’allontanamento conseguente ai controlli effettuati all’ingresso o ai controlli a campione effettuati successivamente all’ingresso; se l’allontanamento avviene a seguito dei controlli a campione dei dipendenti già entrati nel luogo di lavoro senza certificazione verde, quest’ultima deve essere considerata ingiustificata e deve essere avviato il procedimento per l’irrogazione della sanzione da parte del Prefetto e l’avvio di un eventuale procedimento disciplinare avendo il dipendente il dovere di non entrare nel luogo di lavoro in assenza di certificazione verde e di comunicare tale condizione al datore di lavoro che, quindi, dovrà considerare l’assenza ingiustificata, senza erogazione della retribuzione verde, fino alla presentazione della certificazione verde.
In conclusione le assenze legittime possono essere considerate tali se non siano attivate come conseguenza dell’allontanamento e se sono attivate nel rispetto delle disposizioni legali e contrattuali circa la tempestiva comunicazione all’ente.
11 ottobre 2021 Angelo M. Savazzi
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