Non si può intervenire a posteriori modificando un contratto collettivo integrativo senza modificare anche la decorrenza delle progressioni economiche
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
Risposta del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiIl nostro Ente ha avviato una procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche ai propri dipendenti con decorrenza 01.01.2021. Abbiamo un dipendente assunto dall'ente il 21.05.92 che attualmente è in aspettativa senza assegni per un incarico ex art. 110 del TUEL, dal 16.01.2020. L'aspettativa durerà sicuramente fino al 31.12.2021. Il soggetto in questione ha presentato domanda per partecipare alle progressioni economiche avviate dal nostro Ente. Vorrei sapere se ha diritto a partecipare alle progressioni presso il nostro Ente, anche se in aspettativa senza assegni, premettendo che noi non abbiamo disciplinato nulla a riguardo nel nostro CID.
In assenza di disciplina nel contratto decentrato integrativo d’ente e nel silenzio dell’avviso di indizione della procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, si ritiene che il citato dipendente abbia diritto a partecipare alla procedura in oggetto, poiché è dipendente dell’ente, ancorché in aspettativa non retribuita.
Tuttavia, poiché l’articolo 16, comma 3, CCNL 21 maggio 2018 stabilisce che le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, è evidente che nel triennio 2018/2020 (periodo oggetto di osservazione), mancherà la valutazione dell’anno 2020, atteso che, dal 16 gennaio 2020 ricopre l’incarico dirigenziale. Qualora il dipendente avesse conseguito la valutazione anche per i soli 15 giorni dell’anno 2020, tale requisito risulterebbe soddisfatto. In caso contrario, la sua domanda dovrebbe essere rigettata per carenza dei requisiti previsti dal CCNL.
Inoltre, si ricorda che, ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
8 ottobre 2021 Fabio Venanzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3862, sintomo n. 3973
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
INPS – Circolare 2 aprile 2025, n. 72
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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