Richiesta congiunta di separazione in caso di secondo matrimonio contratto prima di avere ottenuto lo scioglimento dal primo

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
15 Ottobre 2021

Nel 2009 veniva contratto nel Comune di ……….. regolare matrimonio civile. Ad aprile 2021 perveniva al Comune richiesta congiunta di separazione. Durante l’istruttoria è emerso che il matrimonio in questione non poteva essere celebrato in quanto nel 2009 uno dei due sposi era ancora legalmente sposato con il primo coniuge. Non era in buona sostanza intervenuta la sentenza di divorzio che decreta lo “scioglimento del matrimonio” ma solo la separazione.

Con la presente si chiede come il Comune deve procedere per porre rimedio nel modo “più indolore” alla situazione in questione atteso che ha celebrato un matrimonio che non poteva essere contratto.

Il matrimonio del 2009 dal quale i coniugi vogliono sciogliersi, ad avviso della scrivente è, infatti, nullo. Tuttavia questa nullità dovrebbe essere dichiarata dal Tribunale.

Il Tribunale chi lo deve adire? Il Comune in autotutela o la signora che ad oggi risulta essere “doppiamente” sposata?

Ci sono altre strade da suggerire al Comune per risolvere la questione atteso che i coniugi sono in attesa di una risposta da parte dell’ente alla loro richiesta congiunta di separazione?

Preciso che da questo matrimonio contratto nel 2009 non sono nati figli.

Risposta

L’aver contratto matrimonio prima di avere ottenuto lo scioglimento del primo vincolo, commettendo così il delitto di bigamia, non rende improponibile la domanda di separazione proposta.

Nel caso prospettato occorre rivedere le istruzioni del Ministero dell'Interno (Massimario per l'ufficiale dello stato civile, ediz. 2012, cap. 16.1) dal quale si comprende che l’ufficiale dello stato civile deve inviare una segnalazione all'ufficio del P.M., dandone comunicazione anche alla parte interessata.

Nel frattempo il secondo matrimonio produrrà i propri effetti civili.

L’adempimento venne stabilito già in precedente circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 20 ottobre 1982, n. 1/50/F. G. /13(82)1934, da ritenersi ancora valida ed attuale, dove si legge testualmente che l'ufficiale dello stato civile, ove abbia trascritto il secondo matrimonio "ha l'obbligo di riferire quanto gli risulta al competente ufficio del pubblico ministero perché questo, ove sussistano le condizioni di legge, inizi l'azione penale per il reato di bigamia e promuova il giudizio civile per la pronuncia di nullità del secondo matrimonio".

Solo il P.M. potrà valutare, sotto il profilo penale e civilistico, le conseguenze nei confronti degli interessati (non dell’Ufficiale di Stato Civile)

p.s. il primo matrimonio immagino possa essere avvenuto all’estero…in ogni caso il risultato non cambia.

12 ottobre 2021                Roberto Gimigliano

 

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