Prosecuzione assenza dopo fine congedo ex d.lgs. n. 151/2001

Risposta del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
16 Ottobre 2021

Un dipendente a tempo indeterminato è stato per due anni in congedo ex art. 42 D. Lgs. n. 151/2001.

Avendo quasi terminato il periodo di congedo massimo previsto dalla normativa vigente, il dipendente chiede se può ora utilizzare i congedi ordinari maturati (ferie) oppure se può utilizzare l'aspettativa senza assegni per motivi familiari, con eventuale decorrenza dal giorno immediatamente successivo alla data di termine del congedo, oppure se tali possibilità alternative non sono previste dalla normativa.

Risposta

Il dipendente in argomento potrà utilizzare i giorni di ferie maturati prima dell’inizio del congedo (considerato che durante il congedo non si maturano), sempreché il dirigente preposto le autorizzi.

In merito alla possibilità di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita (articolo 39 CCNL 21 maggio 2018), lo stesso si ritiene concedibile ai sensi dell’articolo 42 CCNL 21 maggio 2018.

12 ottobre 2021             Fabio Venanzi

 

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