Regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai membri delle commissioni esaminatrici di concorsi – Articolo 50, comma 1, lettera c bis), del Tuir
Agenzia delle Entrate – Risposta a istanza di interpello 11 giugno 2025 n. 154
ARAN – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 6 ottobre 2021 – CFL134
Servizi Comunali Spesa personaleARAN
Orientamenti applicativi Comparto Funzioni locali
CFL134
Funzioni locali - Altri compensi ed indennità
È possibile integrare il Fondo destinato allo straordinario 2021, per far fronte alle operazioni elettorali, con le economie dello stesso Fondo dell’anno precedente?
Secondo la regola generale, tutti gli oneri per compensi legati a prestazioni di lavoro straordinario del personale devono trovare integrale copertura esclusivamente nello specifico fondo di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, costituito nel rispetto delle precise prescrizioni ivi contenute. A tale regola fanno eccezione le specifiche ipotesi espressamente contemplate dalla disciplina contrattuale. Tra queste, oltre allo straordinario elettorale, sono ricomprese le prestazioni di lavoro straordinario svolto per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali per le quali sia previsto uno specifico finanziamento derivante da fonti normative nazionali o anche regionali. Solo una specifica fonte di finanziamento, relativamente alle ipotesi per le quali sia ammessa, consente l’integrazione e l’incremento delle risorse di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 nonché l’applicazione della disciplina dell’art.39 del CCNL del 14.9.2000, come integrata dall’art.16 del CCNL del 5.10.2001. Al di fuori di tali ipotesi speciali, nessuna norma contrattuale o legale consente di porre gli oneri per i compensi per lavoro straordinario direttamente a carico del bilancio dell’ente o di integrare, sempre a carico del bilancio dell’ente, le risorse dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999.
Per quanto concerne la corretta applicazione della disciplina contrattuale contenuta nell’art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL del 21.05.2018, si evidenzia che secondo il dettato letterale della norma per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, in applicazione dell’art. 14 del CCNL del 1.4.1999, confluiscono nel Fondo delle risorse decentrate dell’anno successivo ed hanno, pertanto, un vincolo di destinazione secondo le previsioni di cui all’art. 68 del CCNL del medesimo CCNL del 21.05.2018. Trattasi di risorse prive della caratteristica della stabilità in quanto, nell’anno successivo, le stesse rientrano nella disponibilità del fondo per lavoro straordinario.
Agenzia delle Entrate – Risposta a istanza di interpello 11 giugno 2025 n. 154
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Parere 3 giugno 2025, n. 3467
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 12 giugno 2025 – Id: 34552
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