Tar Toscana - Firenze, Sezione I - Sentenza 10 novembre 2017, n. 1371

Servizi Comunali Gare
di Ferrara Dario
11 Dicembre 2017

massima

 

Nel caso in cui il disciplinare della gara d’appalto richieda ai partecipanti il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto, né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici: il concetto di “analogia”, lungi dal fornire un metro rigido ed univoco, si presta infatti per sua natura ad applicazioni tendenzialmente soggettive ed elastiche, che l’amministrazione non può che operare anche in ragione dei propri obiettivi di interesse pubblico, dovendosi ritenere che la ratio sottesa alla clausola della lex specialis sia il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.

ARTICOLO

Vince la gara bandita dal Comune l’impresa che nel curriculum ha solo la pulizia dei condomini

Confermata l’aggiudicazione: i «servizi analoghi» indicati come requisito dal disciplinare non vanno intesi come «identici» perché bisogna favorire la partecipazione alle procedure di selezione

«Analoghi» sì, identici no. L’ente che lancia la procedura di selezione per affidare la gestione di un servizio può indicare come requisito che l’impresa abbia svolto in precedenza servizi assimilabili con quelli messi a gara, in modo da selezionare operatori qualificati. Ma ciò non significa che per aggiudicarsi i lavori si debba per forza aver svolto in precedenza le stesse attività. Ecco allora che ben può vincere la gara per lo spazzamento delle strade nel Comune anche la società che si è occupato soltanto di pulizie nei condomini: bisogna infatti favorire la massima partecipazione alle procedure di selezione pubblica. È quanto emerge dalla sentenza 1371/17, pubblicata dalla prima sezione del Tar Toscana.

Elementi di similitudine

L’impresa sociale rimasta a bocca asciutta non riesce a far annullare l’attribuzione del servizio andata al competitor nell’ambito della procedura negoziata ex articolo 36, comma secondo, del decreto legislativo 50/2016 sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La centrale unica di committenza ha messo a bando la pulizia nel territorio di uno dei Comuni partecipanti, fiere e mercati compresi. Inutile allora per la ricorrente dedurre che l’aggiudicataria non avrebbe nel curriculum le carte in regola: la formula «servizi identici» utilizzata nel disciplinare implica la necessità di cercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione. E anche se la cooperativa sociale non ha mai svolto pulizie per conto dell’amministrazione lo spazzamento dei condomini di cui si è occupata finora non differisce di molto dall’attività che serve al Comune. Spese di giudizio compensate per la complessità della questione e le oscillazioni della giurisprudenza in materia.

 

10 novembre 2017 Dario Ferrara

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