MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiQualora il responsabile del servizio finanziario rilasci parere contabile contrario in merito ad una deliberazione della giunta comunale o del consiglio comunale che viene comunque adottata senza fornire un'adeguata motivazione, come comportarsi in merito al rilascio del visto contabile sulle determinazioni adottate in esecuzione alle summenzionate deliberazioni? Si deve negare anche il visto?
In base all’art. 93 TUOEL per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
In particolare, il DPR n. 3/1957 all’art. 18 dispone che l'impiegato “è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.”
Inoltre, il successivo articolo 20 del citato DPR prevede l’obbligo di denuncia al procuratore generale della Corte dei conti da parte di chi abbia conoscenza direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili dell'omissione.
Pertanto, in base alla citata disciplina occorre ribadire il parere contrario già espresso in sede deliberante e rifiutare di dare esecuzione, salvo ordine superiore, con il preavviso che si provvederà declinando ogni responsabilità e che dell’illegittimità risponderà l’ordinante laddove a seguito di denuncia alla procura contabile regionale competente dovesse accertarsi la stessa.
Si tratta di un principio espresso anche in sede penale (v. ad es. Cass. sent. n. 24334/2013), secondo cui «Il lavoratore, al quale viene impartito dal superiore un ordine palesemente illegittimo, comportante anche la commissione di reati, può sindacare nel merito tale ordine e disattenderlo. In caso contrario, la condotta penalmente rilevante, derivante dall’esecuzione dell’ordine illegittimo costituisce comportamento sanzionabile disciplinarmente, fino a dar luogo a giusta causa di licenziamento (nella specie, il lavoratore non aveva disatteso l’ordine illegittimo del superiore che, preso atto dell’imminenza dello spirare della prescrizione per la riscossione di imposte, aveva ordinato agli impiegati di procedere alla notifica dei verbali di accertamento direttamente ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza esperire il preventivo accesso presso la residenza dei destinatari. Il lavoratore aveva passivamente eseguito gli ordini e per tali fatti era stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi, dopo una serie di pronunce di primo e secondo grado, con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione)». Cfr. anche Cass. sent. n. 10550/2013 e n. 5546/2010, n. 144/2008.
22 ottobre 2021 Eugenio De Carlo
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