Impegno di spesa per finaziamento progetto su immobile la cui acquisizione non è ancora perfezionata

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
28 Ottobre 2021

L'amministrazione ha intenzione di approvare un progetto su un fabbricato dell'ex ferrovia che al momento non è di nostra proprietà. Il responsabile tecnico ha preso accordi con la ferrovia che con lettera ha comunicato la propria disponibilità a vendercelo...però ripeto al momento non è di nostra proprietà.

Il progetto è di 150.000,00 euro di cui 80.000,00 finanziato con contributi Gal e la differenza con applicazione avanzo di amm.ne che verrebbe applicato quest'anno. Si chiede se è possibile approvare un progetto e vincolarlo all'effettivo acquisto dell'immobile.

Inoltre, visto che l'opera non si appalta sino a quando non abbiamo acquisito il bene, e quindi nel 2022, posso io impegnare l'importo del progetto senza affidamento alla ditta e portarlo come F.P.V.?

Risposta

Per la progettazione e l’avvio della gara di appalto con il relativo impegno di spesa occorrerebbe almeno un contratto preliminare di vendita ex art. 1351 cc. con immissione in possesso del comune, quale promittente acquirente, e con espressa facoltà in favore di questo di disporne ai fini della successiva progettazione e del conseguente appalto, contratto da registrare presso l’Agenzia delle Entrate e trascrivere nei pubblici registri (ex conservatoria) in modo da renderlo opponibile a terzi, previa verifica dell’assenza di formalità pregiudizievoli di tipo ipotecario sul bene.

Il preliminare darebbe certezza giuridica del trasferimento definitivo, eventualmente ottenibile mediante sentenza ex art. 2932 (Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto) c.c. in caso di successivo inadempimento del promittente venditore.

Del resto anche per il p.d.c.  l’art. 11 D.P.R. n. 380/2001 dispone espressamente che “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.” Tale disposizione amplia quindi il novero dei soggetti legittimati a chiedere il titolo edilizio a tutti coloro che hanno con l’immobile una relazione giuridica qualificata, per cui legittimati all'istanza di concessione edilizia sono i detentori di un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria, tra cui il preliminare di acquisto, perché questo consente di ottenere la titolarità del bene con sentenza ex art. 2932 c.c.. Poi, secondo una tesi intermedia, sostenuta dal Consiglio di Stato, “all’istanza suddetta può provvedere il promissario acquirente, a condizione che il preliminare contenga il consenso del proprietario in ordine all’effettuazione dei lavori edili (Consiglio di Stato, n. 1947/2005; n. 144/2010; n. 4818/2014)”

22 ottobre 2021            Eugenio De Carlo

 

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