massima
In tema di onorari di avvocato, in considerazione dell’unitarietà dell’attività professionale nel suo complesso si applica la tariffa vigente all’epoca della conclusione dell’incarico: a differenza che per i “diritti”, laddove per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico. In caso di successione di tariffe professionali forensi, pertanto, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione.
INPS – Messaggio n. 2229 del 14 luglio 2025
Ministero dell’Interno – Decreto 16 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Elena Conte
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