Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL'amministrazione ha necessità di acquistare un fabbricato da un Ipab del valore di 60.000,00 da destinare per esigenze funzionali legate alla scuola dell'Infanzia.
E’ possibile procedere all’acquisto? Ci sono vincoli di legge?
In caso affermativo, è possibile finanziare l'acquisto con l’applicazione dell'avanzo di amministrazione?
A norma dell’articolo 57, comma 2, lettera f), del d.l. n. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 hanno cessato di applicarsi agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali le limitazioni agli acquisti immobiliari precedentemente previste dall’articolo 12 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011.
Non sussistono più pertanto vincoli o limitazioni al riguardo, se non il rispetto di regole e principi generali (finalità pubblica perseguita, ragionevolezza e utilità dell’acquisto, congruità dei costi e benefici dell’operazione: al riguardo si veda la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Campania, n. 52/2021).
L’acquisto di beni immobili rappresenta una ipotesi di “investimento” realizzato dall’ente locale: come tale, esso soggiace alla disciplina dettata dal TUEL, in particolare dal titolo IV, in tema di programmazione e di fonti di finanziamento, ed è certamente possibile l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento della spesa relativa, sia per quanto concerne la quota destinata agli investimenti sia per la quota libera (quest’ultima nel rispetto delle priorità di utilizzo stabilite dall’articolo 187, comma 2, del TUEL)).
27 ottobre 2021 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3790, sintomo n. 3845
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Deliberazione 15 maggio 2025, n. 120/Par
Come agire in assenza di un’espressa deroga al principio di onnicomprensività
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: