Inapplicabilità del decreto salva casa ai provvedimenti adottati in precedenza e mero superamento della tolleranza costruttiva
Consiglio di Stato, sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2771
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'Amministrazione comunale concede in uso l'aula civica per riunioni condominiali e iniziative culturali. Si richiede se sulla base della vigente normativa (green pass e decreto capienze) si debba provvedere a nominare (in quanto titolari e gestori degli immobili) quale responsabile esterno (privacy) oppure quale incaricato al controllo green pass un terzo (amministratore/ rappresentate di gruppo /associazione).
Se le riunioni avvengono all’interno della struttura pubblica, il controllo deve essere effettuato dal dirigente o suo incaricato.
L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento. In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrati, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.
In base al DPCM ed alle linee guida in materia attuative della previsione normativa, l’obbligo è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).
Pertanto, anche i visitatori e i partecipanti a riunioni condominiali o culturali presso strutture comunali soggette al controllo dell’Ente e dei propri uffici, devono essere sottoposti a controllo da questi ultimi.
Diversamente, se si trattasse di bene pubblico autonomamente concesso o locato a terzi, sarebbe il datore di lavoro privato a dover assicurare il controllo ed assumere le responsabilità, anche ai fini della privacy, di che trattasi.
27 ottobre 2021 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2085, sintomo n. 2160
Consiglio di Stato, sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2771
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
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