Ai sensi dell'art. 35 comma 9 della legge n. 289/2002, le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, L. 1997/449.
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con il parere del 7 gennaio 2015 ha precisato che l'art. 159 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), ha elencato testualmente gli oneri in materia scolastica a carico dei Comuni: “Spetta ai Comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’art. 139. Sono inoltre a carico dei Comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria”.
L’art. 107 dello stesso decreto ha previsto, inoltre, che “la manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del Comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del Comune il personale di custodia. Gli oneri per l’attrezzatura, l’arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l’arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei Comuni per essere utilizzati unicamente secondo l’originaria destinazione”.
Infine, l’art. 190, in tema di gestione e manutenzione degli edifici scolastici, ha specificato che i Comuni sono tenuti a fornire, “oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono, l’illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all’eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi”.
L'art. 3 della successiva l. n. 23/1996, nel confermare l’onere dei Comuni “per le utenze telefoniche”, ha poi introdotto, rispetto alla precedente elencazione tassativa, una più lata categoria di “spese varie di ufficio” a carico dei Comuni e delle Province, per gli istituti di rispettiva competenza. In tal modo, il legislatore ha inteso riferirsi a tutte quelle voci di spesa che corrispondono ai costi ordinari di funzionamento di una scuola, fra i quali vanno annoverati gli oneri, come quelli concernenti il servizio telefonico, nel senso più sopra esposto, per il corretto svolgimento dell’attività di supporto alla didattica.
Tra le spese a carico dei comuni, quindi, non risultano poste espressamente quelle in materia di vigilanza dei locali, specie se si tratti di vigilanza degli spazi interni agli ambienti scolastici, potendo, eventualmente, farsi carico della vigilanza esterna onde prevenire, motivatamente, situazioni di vandalismo che possano implicare danni alle strutture che, poi, il Comune dovrebbe riparare. Ma in siffatti casi si tratterebbe di valutazioni in concreto rispetto a motivate ragioni di pubblico interesse, sempre compatibilmente con le possibilità di spesa dell'Ente.
2 novembre 2021 Eugenio De Carlo
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