Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiIn riferimento al quesito dal titolo “Licenza NCC”, pubblicato su questo sito in data 3 novembre 2021, si chiede quanto segue:
“Nella fattispecie, cioè di fronte a una licenza datata 2011, come devo agire? Dato che non è stata dichiarata la decadenza del titolo con un provvedimento espresso e visto che la legge di settore non prevede il rinnovo periodico, non si comprende il motivo per cui il cittadino chieda il rinnovo dopo 10 anni.
Per non incorrere in errori si chiede se si deve rinnovare senza tenere conto del lasso di tempo intercorso, ma chiedendo ex novo tutta la documentazione necessaria per il rinnovo ai sensi della normativa vigente, oppure diversamente”.
Si chiarisce che la decadenza non può essere dichiarata, in quanto non si è verificata, non essendo richiesto il rinnovo dalla legge primaria (non è chiaro, infatti, se il regolamento preveda tale fattispecie). A tal proposito, non occorre più procedere al rinnovo della autorizzazione, in quanto il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 ha aggiunto il comma 2 all'art. 11 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento T.U.LL.P.S.) che prevede che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 T.U.LL.P.S., le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa Legge (tra cui figura anche l'art. 86 T.U.LL.P.S., alla quale era sottoposta anche l'attività di noleggio con conducente n.d.r.), la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.
Successivamente, il D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481 ha abrogato l'art. 158 T.U.LL.P.S. che sottoponeva l'attività di noleggio con conducente alla licenza dell'art. 86 T.U.LL.P.S.. A seguito di questa abrogazione, l'attività di noleggio con conducente non è più sottoposta al T.U.LL.P.S., per cui neanche all'obbligo del rinnovo dei titoli autorizzativi.
In questo quadro, può ipotizzarsi che il rinnovo della licenza possa essere sostituito da un controllo sulla permanenza dei requisiti per svolgere l’attività autorizzata sine die. Quindi, l’Amministrazione, anche su richiesta dell’interessato (o, nel caso il Regolamento non sia stato aggiornato e preveda il rinnovo) potrà procedere all’effettuazione del controllo dei requisiti e, all’esito, determinarsi positivamente sulla sussistenza dei requisiti per la prosecuzione dell’attività ovvero, qualora riscontri una carenza, avviare il procedimento di revoca.
In conclusione, la legge statale non prevede nulla al riguardo e la situazione è da gestire ai sensi del regolamento comunale di settore; qualora il richiamato regolamento non preveda conseguenze per il mancato rinnovo, non è possibile ricorrere alla creatività giuridica per supplire al vuoto creatosi se non ipotizzando un controllo sulla permanenza dei requisiti. Il suggerimento ultimo è quello di agire con ragionevolezza, anche adottando un’interpretazione che consenta all’ufficio di comportarsi allo stesso modo di fronte a casi analoghi e cercando, poi, alla prima occasione utile, di modificare il regolamento, espungendo l’inutile aggravio, ove presente.
3 novembre 2021 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2090, sintomo n. 2165
Risposta di Ambrogio Fichera
Risposta del dott. Ambrogio Fichera
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Circolare 6 settembre 2024, n. 24135
Risposta di Ambrogio Fichera
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