Novità concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
Risposta di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro
QuesitiSi chiede assistenza per quanto riguarda la possibilità di tassare nel corrente anno, la parte eccedente i 4,00 euro dei buoni pasto cartacei erogati nell’ anno 2020.
In breve: nell’ anno 2020 sono stati erogati ma non sottoposti a tassazione fiscale e contributiva come norma detta, i buoni pasto cartacei del valore di € 5,00 ciascuno, consegnati ai dipendenti. Stessa cosa è avvenuta nel 2021 ma mentre per l’ anno in corso siamo ancora in tempo ad assoggettare fiscalmente e per la parte contributiva e quindi regolarizzare quanto non fatto prima, per i buoni erogati nell’ anno 2020 non sappiamo se sia possibile tassarli 2021 in quanto sono “redditi” dell’ anno precedente.
Inoltre, nel caso in cui fosse possibile ancora ora tassare i buoni pasto 2020, la tassazione deve essere a tassazione separata o corrente?
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del T.U. delle imposte sui redditi, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo di riferimento, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Oltre alle somme in denaro (quali stipendi, salari, superminimi, maggiorazione per lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, guadagni di cottimo e indennità di mancato cottimo...), fanno pertanto, parte del reddito di lavoro dipendente anche i compensi in natura, vale a dire quella parte della retribuzione non corrisposta in denaro ma in beni e servizi (come ad es. i servizi di mensa, trasporto, buoni pasto...), i quali in via generale sono soggetti a tassazione e contribuzione, salvo alcune eccezioni.
Il comma 2 dell'art. 51, D.P.R. n. 917/1986, infatti, reca l'elencazione tassativa delle somme e dei valori, percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che, in deroga al principio posto nel primo comma , sono, in tutto o in parte esclusi dal reddito imponibile.
In particolare, la lett. c) del comma 2 stabilisce che non concorrono a formare il reddito, le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense aziendali, o, fino all'importo complessivo giornaliero di € 4, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Pertanto il buono pasto deve essere tassato nell’anno in cui viene corrisposto al lavoratore.
Si consiglia, anche se in ritardo, di assoggettarli a contribuzione ed a tassazione fiscale (ordinaria), nell’anno 2021.
3 novembre 2021 Daniele Conforti
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