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Ministro per la Pubblica Amministrazione – 28 maggio 2025
L'Ente ha in corso dei lavori per la manutenzione del tetto della scuola e del palazzo comunale finanziato da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti e coperto da spazi finanziari. Le norme contabili attualmente in vigore stabiliscono che, se i lavori saranno conclusi entro il 31.12.2017 la spesa dovrà essere portata a residuo.
In caso contrario dovrà essere mandata a fondo pluriennale vincolato, che non ha rilevanza in entrata ai fini del pareggio di bilancio, creando una concreta possibilità di non rispettare le regolare di finanza pubblica per l'anno 2018.
Si chiede conferma di quanto sopra esposto e se sia necessario, per portare a residuo la somma, la contabilità finale approvata con determina dell'ufficio tecnico o sia sufficiente una dichiarazione del responsabile dell'ufficio tecnico che i lavori sono conclusi al 31.12.2017.
Si conferma che a decorrere dal 2017 il Fondo Pluriennale Vincolato rileva in entrata, ai fini del pareggio di bilancio, al netto della quota derivante da indebitamento (come è appunto il caso di codesto Ente), per cui l’eventuale FPV afferente ai lavori indicati nel quesito, in quanto finanziato da indebitamento, non avrebbe rilevanza ai fini del pareggio, mentre lo avrebbe la spesa corrispondente.
Per quanto concerne la possibilità di conservare tra i residui (passivi) un impegno di spesa, si ricorda che tale possibilità è ammessa esclusivamente nel caso in cui l’impegno presenti, a seguito di una obbligazione giuridicamente perfezionata, tutti gli elementi previsti dall’ordinamento contabile (art. 183 del TUEL; paragrafo 5.1 del principio contabile applicato n. 4/2), i quali si configurano quali elementi costitutivi dell’impegno stesso; ai fini che qui rilevano, tra i ricordati elementi assume particolare rilevanza la scadenza della obbligazione, cui è connessa la esigibilità della corrispondente spesa.
Anche nel caso di una spesa in conto capitale, come è appunto il caso prospettato nel quesito, la imputazione della spesa va effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata (ossia in considerazione della esigibilità della spesa), e quindi con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; ne deriva che le spese di investimento diventano esigibili, a seguito della avvenuta esecuzione dei lavori, sulla base della formale documentazione che ne attesti la avvenuta esecuzione e ne quantifichi con precisione l’importo (stato di avanzamento e/o stato finale dei lavori).
Ai fini suddetti non appare pertanto sufficiente una mera dichiarazione dell’ufficio in quanto la stessa, seppure attestante la avvenuta esecuzione dei lavori, non determina la esigibilità della corrispondente spesa.
25 novembre 2017 Ennio Braccioni
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 28 maggio 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 27 maggio 2025
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare del 23 maggio 2025, n. 11
presentata dal dott. Giuseppe Napolitano
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