A seguito dell’entrata in vigore della legge L. 10 dicembre 2012, n. 219 recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, la competenza circa l’attribuzione del cognome in caso di riconoscimento paterno successivo a quello paterno (art. 262 u.c. cod. civ.) è passata dal tribunale dei minori al tribunale ordinario.
Questa regola si evince dall’art. 3 della citata legge, rubricato “Modifica dell'articolo 38 delle disp. att. codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento”, il cui primo comma così recita: “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile”. Come si può notare nel raffronto con la vecchia formulazione, non compare più, fra i provvedimenti del tribunale dei minori l’art. 262 u.c. cod. civ. (la cui vecchia formulazione citava gli artt. 84, 90, 171, 194 comma 2, 250, 252, 262, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335, 371 u.c. e 269 cod. civ.).
In sostanza, la legge n. 219/2012 ha provveduto, fra l’altro, ad un nuovo riparto di competenze fra Tribunale dei minori e tribunale ordinario, stabilendo che la decisione in merito al cognome del figlio minorenne riconosciuto dal padre successivamente alla madre tocca esclusivamente al tribunale ordinario, al quale i genitori potranno anche rivolgersi autonomamente con specifica richiesta, come specificato dal massimario per l’ufficiale di stato civile ed. 2012.
24 novembre 2017 Liliana Palmieri