Trascrizione copia dell'estratto dell'atto di matrimonio (CIEC)

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
09 Novembre 2021

Si chiede parere circa la corretta procedura da seguire nel caso di seguito descritto.

Cittadino italiano iscritto all'Aire contrae matrimonio all'estero (svizzera) con cittadina Romena.

Il Consolato Italiano invia per la trascrizione copia dell'estratto dell'atto di matrimonio (CIEC). Questo ufficio procede alla trascrizione per riassunto dell'atto ricevuto con le generalità dei cittadini interessati (generalità della sposa da nubile). Una settimana fa si presenta per chiedere l'iscrizione in Apr la cittadina Romena coniuge del cittadino italiano anche lui già residente qui per rimpatrio e presenta il documento di identità straniero (Romeno) nel quale la stessa è identificata con il cognome del coniuge italiano poichè secondo la legge dello stato del quale è cittadina la stessa con il matrimonio acquista il cognome del coniuge sostituendolo al proprio. Pertanto questo ufficio ha provveduto ad istruire regolare pratica migratoria con provenienza dall'estero con le nuove generalità come risultanti dal documento straniero (Cognome del marito) Questo ufficio ha eseguito riscontro su atto di matrimonio trascritto in questo Comune al fine di verificare se fosse riportato nel corpo dell'atto il cognome della sposa dopo il matrimonio, ma l'atto è stato trascritto nel 2015 per riassunto senza indicare tale informazione. L'ufficio ha invitato la signora a voler formulare richiesta di indicazione a margine dell'atto di matrimonio del cognome spettante alla stessa dopo il matrimonio e alla richiesta l’interessata ha allegato copia dell'estratto dell’atto di matrimonio (CIEC) redatto dall'ufficio di stato civile svizzero munito di Apostille e Copia del certificato di matrimonio rumeno non tradotto nè apostillato nel quale è indicato il cognome della sposa dopo il matrimonio (cognome del marito). Questo ufficio ha preso visione degli allegati contenuti nel fascicolo dell'atto di matrimonio in interesse, ancora qui depositato, verificando che nello stesso è indicato cognome della sposa dopo il matrimonio: cognome dello sposo. Dovendo procedere ad apporre annotazione come prevista dal massimario al paragrafo 8.3.4 adattando la form. 187: 1. è sufficiente attestazione consolare che questo ufficio ha richiesto direttamente al Consolato Rumeno? 2. è sufficiente la documentazione in atti del fascicolo degli allegati all'atto di matrimonio trascritto dal quale si evince il cognome dopo il matrimonio? E' sufficiente procedere all'annotazione adattando la formula 187 o sarebbe necessario/ opportuno prima di apporre l'annotazione di modifica del cognome a seguito del matrimonio apporre annotazione di correzione errore materiale ex art.98 per mancato indicazione nel corpo dell'atto del cognome della sposa dopo il matrimonio e poi procedere all'annotazione di cambiamento del cognome? In caso positivo quale potrebbe essere la formula per l'annotazione di correzione di errore materiale? La formula da apporre per indicare il cambio del cognome potrebbe essere del seguente tenore: "A seguito del matrimonio la sposa ha assunto il cognome del marito "__________" secondo le Leggi dello Stato Romeno" ovvero secondo la Legge dello Stato della Romania, a seguito del matrimonio la sposa ha assunto il cognome di "_____________", così come attestato dal Consolato Ovvero così come riportato nell'estratto dell'atto di matrimonio" Inoltre si dovrebbe procedere alla correzione dell'annotazione di matrimonio sull'atto di nascita del coniuge italiano con quale formula? Formula 161 adatta al caso concreto?

Risposta

Premesso che appare quanto meno singolare che l'atto di matrimonio, redatto su modello CIEC, sia stato trascritto per sunto, essendo detto modello di contenuto assolutamente ridotto, si osserva che non potrà, comunque, essere preso a riferimento il certificato di matrimonio rumeno, ma solamente quello rilasciato dalle autorità svizzere, ossia le autorità dello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio stesso; inoltre, occorre sottolineare che il certificato rumeno sarebbe comunque inutilizzabile poiché non in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione.

Passando alla problematica oggetto del quesito, attinente al cognome della sposa, si ritiene che l'ufficiale di stato civile non abbia alcun titolo per procedere alla acquisizione della attestazione consolare; nessuna norma contempla la possibilità che l'u.s.c. acquisisca atti e documenti da autorità straniere, essendo rimessa alla iniziativa del privato la richiesta di tali documenti. Quanto appena detto vale in linea generale; con riferimento al caso specifico, la circostanza che il fascicolo degli allegati sia ancora conservato agli atti di codesto ufficio semplifica molto la questione, essendo necessario e sufficiente basarsi sulla documentazione contenuta in detto fascicolo per procedere ad annotare il cambiamento di cognome della sposa in esito al matrimonio. Si procederà ad apporre l'annotazione di correzione ex art. 98 d.P.R. n. 396/2000 laddove emerga che per errore materiale si è omesso di trascrivere la parte relativa alla assunzione del cognome del marito; se invece il cognome del marito non era indicato nell'atto originale (il quesito è lunghissimo ma non viene specificata questa circostanza che è importante per stabilire come procedere), ma emerge da altra documentazione, ci si può avvalere della annotazione di correzione, ovvero della annotazione di cambiamento di cognome: cambia la forma, ma non cambia la sostanza. E' essenziale che nell'atto venga annotata l'assunzione del nuovo cognome della sposa.

L'annotazione può essere del seguente tenore "La sposa, a seguito del matrimonio, ha assunto il cognome del marito "__________" in applicazione della legge dello stato di appartenenza (Romania).

L'assunzione del cognome del marito deve essere annotata sull'atto di nascita di quest'ultimo; a tal fine si deve apporre annotazione di correzione della annotazione di matrimonio, usando una formula del seguente tenore: "Ai sensi dell'art. 98 d.P.R. n. 396/2000 l'annotazione di matrimonio sopra riportata viene corretta nel senso che dove è indicato il cognome della sposa "xxx" debba leggersi ed intendersi il cognome "yyy", spettante alla medesima in applicazione della legge dello stato di appartenenza (Romania).

In conclusione, è fondamentale che venga annotato il cognome spettante alla sposa in esito al matrimonio; optare per l'annotazione di correzione piuttosto che per l'annotazione di cambiamento di cognome presuppone l'analisi della documentazione disponibile. In ogni caso, ciò che non cambia è il risultato finale.

4 novembre 2021          Liliana Palmieri

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1909, sintomo n. 1940

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