Modelli Bilancio Consolidato
Modelli personalizzabili
Risposta del Dott. Paolo Dolci
QuesitiSi chiede se entro dicembre è possibile rinviare al 2022 l’adozione della Contabilità Economico-Patrimoniale e del Bilancio Consolidato, adottando apposita delibera di consiglio comunale, in modo da adottare per il 2021 il solo stato patrimoniale come accaduto per il 2020.
Premetto che siamo un comune sotto i 1.000 abitanti
In caso affermativo quali sono gli estremi normativi che lo permettono.
La risposta al quesito è positiva in quanto, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l’articolo 232, comma 2, del d.lgs. 267/2000, come modificato da ultimo dall’articolo 57, comma 2-ter, del d.l. 124/2019, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l’opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale.
Va fatto presente che, qualora l’ente eserciti la facoltà di cui all’articolo 232, comma 2 del d.lgs. 267/2000, lo stesso comma prevede che “Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente”.
In merito all’atto da adottare per l’opzione, si ricorda che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 prevede quanto segue: “La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.”, e anche che: “Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000”.
Si rammenta, infine, di quanto indicato dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021: “A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà”.
8 novembre 2021 Paolo Dolci
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Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Contabilità Accrual - PNRR Riforma 1.15 Ragioneria Generale dello Stato – 19 maggio 2025
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