MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede consulenza riguardo alla possibilità di inserire ulteriori allegati nelle liquidazioni dopo la firma del dirigente e dopo quella del visto contabile. L'ufficio ragioneria, prima di chiudere la fase mandati, vorrebbe correlare l'atto con documenti riguardanti il mandato. Si chiede se questo può creare problemi dopo la firma dell'atto in quanto si avrebbe la possibilità di eliminare anche allegati inseriti in precedenza.
L’art. 184 TUOEL, con disposizione non rientrante tra quelle derogabili dal regolamento di contabilità dell’Ente locale, dispone, tra l’altro che la liquidazione è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite (comma 2). L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti (comma 3).
Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione (comma 4).
Quindi, al fine di consentire al servizio finanziario tutti i controlli prima richiamati il provvedimento di liquidazione deve essere accompagnato da tutti i documenti amministrativi, contabili e fiscali del caso.
Pertanto, stante l’ampiezza della formulazione normativa, è difficile se non impossibile immaginare documenti rilevanti, aventi le predette finalità, che non accompagnino la liquidazione, essendo alla stessa allegati o comunque nella stessa richiamati e facenti parte del fascicolo elettronico del documento al fine della successiva consultazione del servizio finanziario. Potrebbe, quindi, al più, ammettersi che eventuali documenti, di dettaglio e/o di mero chiarimento nei casi dubbi, possano integrare l’emissione del mandato di pagamento successivamente all’approvazione del provvedimento di liquidazione; ma quelli fondamentali devono essere allegati, anche se non visionabili all’esterno in tutto o in parte per ragioni di privacy, al provvedimento liquidatorio o, almeno, far parte del relativo fascicolo elettronico in quanto debitamente richiamati nel provvedimento stesso.
9 novembre 2021 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2094, sintomo n. 2169
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Brevi appunti sul DDL Camera 1621/ Senato 1457 recante modifiche d’interesse degli EELL
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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