Registrazione webinar "L'acquisto ed il riconoscimento della cittadinanza italiana alla luce delle novità introdotte dalla conversione in Legge del DL 36/2025"
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiÈ pervenuto a questo Ufficio di Stato Civile, per il tramite di un avvocato, la sentenza, passata in giudicato, emessa dal tribunale di Roma che riconosce la cittadinanza italiana a discendenti di avo Italiano emigrato in Brasile. Il competente Consolato aveva rifiutato il riconoscimento perchè interessato alla grande naturalizzazione brasiliana del 1890. Gli interessati si sono rivolti al Giudice che ha accolto la richiesta riconoscendo loro la cittadinanza italiana Jure sanguinis (per discendenza). A poco è valsa l'opposizione del costituito Ministreo dell'Interno. Ora si chiede di sapere se il sottoscritto deve procedere senza indugio alla trascrizione della sentenza di riconoscimento della cittadinanza italiana e quindi alla trascrizione degli atti di nascita dei cittadini italiani? ed inoltre è rituale e/o legittimo che la sentenza anziché essere trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale venga trasmessa dall'avvocato?
Come è noto, tranne specifiche eccezioni (es. in materia di adozione), le sentenze emesse dai Tribunali italiani non devono essere trascritte. Tuttavia, poiché il rifiuto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis non è stato opposto dall'ufficiale di stato civile, che avrebbe, in tal caso, tutta la documentazione afferente al caso concreto, ma dal consolato italiano all'estero, ritengo possibile e opportuno procedere alla trascrizione della sentenza per riassunto e poi procedere alla trascrizione degli atti di stato civile.
Per quanto concerne il secondo quesito la risposta è affermativa; difatti, in applicazione dell'art. 12 comma 11 del d.P.R. n. 396/2000 "La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità"; pertanto, nel caso specifico, poiché non esiste una disposizione che riserva la presentazione di tale richiesta al Tribunale (come accade in altre fattispecie) è legittimo procedere su richiesta dell'avvocato che agisce, si suppone, in nome e per conto dell'assistito.
11 novembre 2021 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1920, sintomo n. 1951
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Analisi delle prime istruzioni operative della circolare del 28 maggio 2025 n. 26185
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