Le nuove misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, sociali e in materia di trasporti

Dal DL 122/2021 alla L. 133/2021: abrogazioni, conservazioni e innovazioni in tema di emergenza Covid-19, controlli, verifiche e lavoro

Servizi Comunali Tutela salute pubblica
di De Carlo Eugenio
15 Novembre 2021

Dalle schede di lettura del Servizio studi del Senato si apprende che l’articolo 1, comma 1-bis del  DL n. 111 del 6 agosto 2021, convertito con integrazioni e modifiche nella legge 24 settembre 2021, n. 133,  prevede, in seguito a quanto disposto dalla Camera dei deputati, l'abrogazione del decreto-legge n. 122 del 2021, con salvezza degli effetti. 

Al contempo, il relativo contenuto è stato inserito - con modificazioni ed integrazioni - nel citato decreto legge.

Più in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione al DL 111/2021, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'abrogazione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. Il medesimo comma dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di vigenza. 

In vista dell’inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico e accademico 2021/2022, il decreto legge n. 122 del 2021, composto da tre articoli ed entrato in vigore l’11 settembre 2021, introduceva ulteriori disposizioni relative alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative e alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, estendendo in tali ambiti, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde COVID-19. 

L’articolo 1 del DL n. 111/2021, inserito durante l’esame presso la Camera dei deputati, prevede l’estensione da 48 a 72 ore della validità dell’esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde. 

Sempre l’articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati, riprendendo quanto previsto dall’art. 1 del DL n. 122/2021 - reca disposizioni tese a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione superiore. Per alcuni di tali ambiti disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività 2021/2022. 

In particolare, si dispone che: 

·    le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all’attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021, solo in zona rossa e in circostanze eccezionali; 

·    le attività delle università e dei percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono svolte prioritariamente in presenza; 

·    fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico delle scuole statali, paritarie e non paritarie, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché il personale universitario deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni è considerato assenza ingiustificata e determina la non corresponsione della retribuzione e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro; 

·    fino al 31 dicembre 2021, deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla anche chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni sopra citate e a quelle delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. La certificazione non è, però, richiesta agli studenti, tranne quelli del sistema di formazione superiore; 

·    il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. 

Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono, con qualche variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in precedenza – attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021. Tutta la disciplina introdotta si applica, per quanto compatibile, anche ai sistemi regionali FP, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS, agli ITS, alle istituzioni AFAM e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. 

L’articolo 1-bis, inserito durante l’esame presso la Camera dei deputati, dispone l’assegnazione di una certificazione verde provvisoria o, in alternativa, di un codice a barre personale, ai cittadini UE e dei Paesi terzi, anche senza fissa dimora, che vengono sottoposti a profilassi vaccinale

L’articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19. A tal fine, la disposizione elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell’ambito di applicazione dell’obbligo. Ai mezzi di trasporto elencati dal provvedimento, sono stati aggiunti - nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati - funivie, cabinovie e seggiovie. Alla Camera è stato anche aggiunto il comma 3-bis con la finalità di specificare che il contenuto degli obblighi di servizio pubblico, che gravano sia su vettori sia su gestori di servizi pubblici di trasporto o di infrastrutture destinate alla prestazione di tali servizi, si considera integrato da quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli di contenimento della diffusione del COVID-19. 

L'articolo 2-bis - inserito dalla Camera dei deputati - corrisponde (con una modifica) all'articolo 2 del decreto legge n. 122 del 2021. La norma opera un'estensione della disciplina sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 a tutti i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, ovvero, come aggiunto dalla Camera dei deputati, in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità. L'estensione decorre dal 10 ottobre 2021, con applicazione fino al 31 dicembre 2021. 

L'articolo 2-ter, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce l'estensione, fino al 31 dicembre 2021 di due discipline temporanee, relative ai cosiddetti "lavoratori fragili" e concernenti, rispettivamente: l'equiparazione, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. 

L’articolo 3 rende facoltativa, la richiesta, da parte del Ministero della salute, del parere del Comitato tecnico scientifico, previsto nell’ambito della procedura che, con ordinanza del medesimo Ministero, individua le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come “'bianca”, “gialla”, “arancione” o “rossa”).

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportive e di capienza degli spazi destinati al pubblico. Inoltre, a decorrere dal 7 agosto 2021, incrementa (dal 25%) al 35% la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500. 

L'articolo 5 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19. Viene inoltre ridefinita la situazione di alcune giacenze ancora sussistenti (in quanto non ancora spese), presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del Commissario straordinario COVID-19, di cui si prevede la confluenza nella contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario.

La scelta abrogativa del DL n. 122/2021, peraltro, segue sia l’ordine del giorno 9/2845-A/22 approvato dal Governo che impegna quest’ultimo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10”, sia la lettera la lettera del 23 luglio 2021 del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere del Parlamento nella quale si richiama, tra l'altro, l'attenzione sulla pratica dei decreti legge “a perdere”, in quanto “La moltiplicazione dei decreti legge, adottati a distanza estremamente ravvicinata, ha determinato inoltre un consistente fenomeno di sovrapposizione e intreccio di fonti normative: attraverso i decreti legge si è provveduto all’abrogazione o alla modifica di disposizioni contenute in altri provvedimenti d’urgenza in corso di conversione e, in più occasioni, si è assistito alla confluenza nelle leggi di conversione di altri decreti legge”.

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Articolo di Eugenio De Carlo

 

 

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