Agevolazioni fiscali ex D.L. 189/2016

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
16 Novembre 2021

Scrivo il presente quesito premettendo che il nostro è un Comune FUORI CRATERE sismico, con riferimento al sisma 2016 che ha interessato il centro Italia.

Nonostante la collocazione FUORI CRATERE, abbiamo varie casistiche di immobili oggetto di ordinanza di inagibilità e sgombero a seguito del sisma stesso. 

Da alcuni approfondimenti nonché dalla lettura di qualche articolo di stampa specializzata e del D.L. 189/2016 (in particolare art. 1 comma 1), è emerso che agli immobili oggetto di sgombero causa sisma, in Comuni FUORI CRATERE, dovrebbe applicarsi unicamente la riduzione del 50% (alla stregua di qualsiasi immobile inagibile per altra causa).

Qualche Ente a noi territorialmente limitrofo, a tal proposito ha preso in considerazione il contenuto dell'art. 48, comma 16 del D.L. 189/2016, facente rinvio all'art. 1 dello stesso Decreto, considerato che al comma 2 dell'art. 1, sembrerebbe essere ammessa un'estensione delle agevolazioni tributarie/fiscali anche ad immobili in Comuni diversi da quelli dell'allegato 1 (poi esteso), qualora fosse dimostrato il nesso di causalità tra l'evento ed i danni; ha effettuato la certificazione di mancato gettito al MEF/STRUTTURA COMMISSARIALE per il 100% (e non per il 50% derivante da inagibilità) di perdita di gettito IMU da immobili oggetto di ordinanza o per i quali sia stato dimostrato il nesso di causalità ed hanno ottenuto il ristoro richiesto. 

Fatte queste premesse e considerate le difformità interpretative, vi sono state novità chiarificatrici rispetto alle disposizioni all'epoca dettate e comunque quale sarà la strada che gli enti FUORI CRATERE potranno/dovranno percorrere:

1) inserire l'esenzione negli immobili e rilevare e certificare (al MEF ed alla struttura commissariale) la perdita di gettito IMU al 100%?

2) inserire la riduzione negli immobili rilevare e certificare (al MEF ed alla struttura commissariale) la perdita di gettito IMU al 50% come qualsiasi altro immobile inagibile e comunque chiedendo il ristoro, in quanto inagibilità conseguente a forza maggiore quale è stato il sisma?

3) inserire la riduzione negli immobili (in quanto comunque sono inagibili) ma non rilevare/certificare la perdita di gettito IMU al 50% in quanto, pur se magari ci venisse riconosciuta (come per alcuni Comuni fuori cratere), la normativa non va in tale direzione e quindi potrebbe in futuro esserci il rischio anche di dover restituire le somme? 

Ovviamente una problematica simile riguarderà anche la TARI, nel senso che, senza alcun dubbio avremo perdita di gettito in quanto esentati (immobili non utilizzabili); però sarà da capire se, come FUORI CRATERE, siamo titolati o meno ad inoltrare una richiesta di ristoro del mancato gettito.

 

Risposta

L’interpretazione corretta è quella per cui le agevolazioni fiscali previste dalla normativa si possano applicare - oltre che ai Comuni facenti parte del cd. “cratere” - “anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata”.

Infatti, il comma 16 dell’art. 48, nell’individuare i Comuni cui si applica la normativa agevolativa in materia di immobili, fa riferimento all’articolo 1 del medesimo D.L. e non già al solo comma 1 dell’art. 1.

Considerata, quindi, l’estensione di cui al comma 2 dell’art. 2, è corretto che gli immobili siti in Comuni esterni al cd “cratere” vadano esenti da IMU purchè si integrino i requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 1 e che i Comuni certifichino al MEF l’integrale perdita di gettito IMU al fine di ottenere dallo Stato il rimborso del minore introito.

 

11 novembre 2021             Lorella Martini

 

 

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