Ai fini del calcolo del galleggiamento deve essere considerato anche l’incremento della retribuzione di posizione del 25%, spettante nel caso di convenzionamento.
Per effetto del convenzionamento spetta, quindi, un incremento del 25% della retribuzione tabellare e della retribuzione di posizione in applicazione dell’art. 45 CCNL 16/5/2001. Quest’ultimo incremento fino ad un valore pari a euro 3.008,00 viene assorbito dal galleggiamento.
Si deve ritenere che gli effetti dell’applicazione dell’istituto del “galleggiamento” debba ricadere sulla segreteria convenzionata complessivamente considerata e i relativi oneri devono essere ripartiti secondo la proporzione percentuale di spesa prevista dal patto convenzionale. In questo senso il parere n. 5/2011 dell’ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali.
Sono da considerarsi valide eventuali clausole del patto convenzionale che pongano a carico dell’ente, presso il quale presta servizio il funzionario, ovvero il dirigente, con la retribuzione di posizione più elevata, gli effetti dell’applicazione del galleggiamento.
Nel caso prospettato con il quesito, se non vi sono previsioni specifiche nel patto convenzionale, ai fini dell’applicazione dell’istituto occorre fare riferimento alla retribuzione di posizione più elevata, prevista nei due enti del patto convenzionale, che deve essere confrontata con la retribuzione di posizione del segretario comunale, comprensiva delle maggiorazioni riconosciute. Determinato l’importo dell’allineamento questo deve essere ripartito tra gli enti della convenzione in misura proporzionale alla ripartizione di spese per la segreteria, correlata alle rispettive ore previste in convenzione.
Si ricorda infine che l’applicazione dell’istituto deve considerare anche quanto previsto dall’art.107 del recente CCNL 17.12.2020.
15 novembre 2021 Angelo M. Savazzi
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