La legge 9 novembre 2021, n. 156, in vigore dal 10 novembre, ha convertito in legge il D.L. 10/09/2021, n. 121 (c.d decreto infrastrutture e trasporti) Da una un'attenta disamina della norma si possono mettere in rilievo le seguenti novità
Servizi Comunali Codice della stradaPrincipio generale ispiratore del codice della strada e definizioni
Viene riscritto il comma 1 dell’articolo 1 (Principi generali) includendo nel motivo ispiratore della norma, che la sicurezza e la tutela della salute delle persone, e che la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. La novità rispetto alla precedente stesura è rappresentata dall’aggiunta dei principi della tutela della salute delle persone e della tutela dell'ambiente come principi ed obiettivi di tutela nell'ambito delle normative sulla circolazione stradale.
Nelle definizioni stradali e del traffico, previste dall’articolo 3, il termine “utente debole della strada” viene sostituito con il termine “utente vulnerabile della strada” e nell’elencazione viene inserito la figura di “persone con disabilità”.
Circolazione dei mezzi pesanti
Si mette mano all'articolo 10 con riferimento ai veicoli eccezionali e trasporti “in condizione di eccezionalità” soprattutto per le dimensioni, per il caso in cui il trasporto eseguito in tale condizione riguardi cose indivisibili, come, per esempio, grosse travi prefabbricate.
Atti vietati sulla strada
Viene raddoppiata la sanzione amministrativa pecuniaria nel caso previsto dalla lettera i) comma 1 dell'articolo 15 consistente nel gettare dai veicoli in movimento “qualsiasi cosa”. La nuova sanzione prevede ora il pagamento di una somma “da euro 216 a euro 866”.
Pubblicità sulle strade e sui veicoli
Viene introdotta una novità importante aggiungendo il comma 4-bis nell’articolo 23, prevedendo il divieto sulle strade e sui veicoli, di qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi, ovvero messaggi lesivi del rispetto della libertà individuale dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica o comunque discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alle disabilità fisiche e psichiche. La verifica del contenuto delle predette pubblicità diventerà condizione per il rilascio dell'autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari.
Ulteriore importante novità riguarda la pubblicità all’interno delle rotatorie: viene, infatti, introdotto il nuovo comma 7-bis, nell’articolo 23, che stabilisce una deroga al divieto di apposizione di pubblicità laddove questa possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale o rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità, nel caso delle cd. sponsorizzazioni delle rotatorie, a norma del TUEL, decreto legislativo 267/2000: in pratica, si dà la possibilità al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o altri enti, di installare un cartello indicante il nome dell’impressa o dell'ente affidatario del servizio di manutenzione del verde. L’impianto dovrà essere fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. L'installazione dei predetti impianti pubblicitari sarà comunque soggetta ad autorizzazione, secondo la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 23.
Viene modificato l'impianto sanzionatorio nel caso in cui ci si trova di fronte a impianti pubblicitari che vìolano le disposizioni del comma 4-bis come sopra descritto. In questo caso l’attività dell’organo accertatore e dell'ente proprietario della strada, in termini di rimozione immediata dell'impianto, prevederà una diffida all'autore della violazione di provvedere alla rimozione del predetto, in un termine ridotto a 5 giorni, e nei casi più gravi, la facoltà per il medesimo ente proprietario di disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario offensivo od irregolare.
Realizzazione e manutenzione degli attraversamenti stradali
L’articolo 25 viene modificato per il caso in cui l’ente proprietario della strada debba autorizzare un attraversamento a livello sfalsato (quindi un sottopasso o un sovrappasso) sulla propria strada.
In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria, dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore.
Attraversamenti pedonali
Una nuova disciplina riguarda la segnaletica orizzontale, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, come disciplinati dall’articolo 40. In particolare, viene rafforzata la tutela a favore del pedone prevedendo che i veicoli debbano dare la precedenza ai pedoni non solo nel caso in cui hanno iniziato attraversamento ma anche quando si accingono ad attraversare la strada.
Caratteristiche per la circolazione di velocipedi e ciclomotori
La lunghezza massima dei velocipedi prevista dal comma 2 dell’articolo 50 è stata elevata a 3,5 m. Larghezza e l’altezza, restano invariate, rispettivamente a m. 1,30 e 2,20.
Novità importante, con riferimento alle caratteristiche dei ciclomotori, riguarda la modifica dell’articolo 52, ai fini della configurazione degli stessi all'interno della propria categoria, con l’introduzione di caratteristiche minime relative ai ciclomotori che non sono dotati di motore termico, ma di motore elettrico. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi e motore di cilindrata non superiore a 50 cc o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica.
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
La novità fondamentale è l’introduzione dello sdoppiamento della responsabilità del trasgressore prevista all’articolo 171 del CdS.
Il comma 2, ultimo capoverso, che originariamente prevedeva “Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente” diventa ora “Quando il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde anche il conducente”.
L'applicazione della sanzione a carico del conducente per il mancato uso del casco da parte del trasportato opererà quindi in tutti i casi, e non solo quando il trasportato è un minore; la responsabilità si inquadra in una responsabilità per trasgressione e non per solidarietà.
Andranno quindi compilati 2 verbali di accertamento della relativa violazione: uno nei confronti del trasportato per il mancato uso del casco protettivo; l'altro, nei confronti del conducente del ciclomotore per aver circolato trasportando un passeggero, che non faceva uso del casco protettivo.
Foglio Rosa
Significative le novità anche con riferimento all'articolo 122 in materia di titoli abilitanti all'esercitazione alla guida per conseguire le patenti.
Viene colmato un vuoto normativo, riscrivendo il comma 3 del citato articolo.
Agli aspiranti conducenti, autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2. Pertanto, in tutti i casi di esercitazione per il conseguimento delle patenti di tipo A, non è più obbligatoria la presenza al fianco dell'aspirante patentato di una persona con funzione di istruttore di età non superiore a 65 anni e munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 10 anni ovvero di categoria superiore.
Soppressa altresì la previsione inserita nell’originario comma 5 con la prescrizione di consentire le esercitazioni di guida solo in luoghi poco frequentati.
L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente (“foglio rosa”) prevista al comma 6 non avrà più validità 6 mesi ma bensì 12.
La sanzione amministrativa in caso di esercitazione alla guida senza avere a fianco persona in funzione di istruttore resta immutata con il pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro.
Decurtazione dei punti dalla patente di guida (articolo 126 bis)
È disposta la digitalizzazione della comunicazione della decurtazione dei punti agli interessati da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (ANAG), che non avverrà più in modalità cartacea ma tramite il portale dell'automobilista www.ilportaledellautomobilita.gov.it .
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
Al comma 5 dell’articolo 213 del CdS è aggiunta una precisazione relativamente all'obbligo di rendere edotto l'avente diritto, che non avesse assunto la custodia del veicolo, già sottoposto a sequestro amministrativo, della possibilità di farlo nei successivi 5 giorni dal deposito dei veicoli presso il “custode acquirente” previo pagamento dei relativi oneri di recupero e di custodia e che diversamente. in caso di inottemperanza, il veicolo sarà alienato o rottamato.
Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati ad un “custode-acquirente”, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro amministrativo recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito la misura cautelare.
L’organo di polizia dovrà dare comunicazione del deposito del veicolo presso il “custode-acquirente” mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.
Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato ad un “custode-acquirente”, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.
È posta a carico dell’organo di polizia procedente, la comunicazione del provvedimento con il quale è disposto il sequestro amministrativo del veicolo ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile (MCTC) per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvederà alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.
Rendicontazione dei proventi sanzionatori
Con la modifica dell’art. 142, comma 12-quater del CdS, viene introdotta l'obbligatorietà da parte degli enti locali di pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” la relazione di rendicontazione sul corretto utilizzo dei proventi sanzionatori derivanti dagli accertamenti in materia di eccesso di velocità, entro trenta giorni dalla trasmissione (da effettuarsi entro il 31 maggio di ciascun anno) al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno.
A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute.
Controllo elettronico delle infrazioni stradali ai “passaggi a livello”
Altra novità di rilievo è la modifica dell’articolo 147 che consente ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria, di installare in prossimità dei passaggi a livello, apparecchiature appositamente omologate dal MIT, aventi lo scopo di accertare eventuali violazioni a norme di comportamento degli utenti della strada nell’approssimarsi al passaggio a livello soprattutto quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.
Obbligo di esibizione dei documenti di guida e di circolazione
Con le modifiche apportate all’articolo 180, comma 8,si stabilisce che l’invito a presentarsi per esibire documenti, relativi alla circolazione di un veicolo, non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta, possano essere accertate tramite consultazione di banche dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.
Nuovi divieti di fermata e di sosta dei veicoli
L’articolo 158, comma 1, ha introdotto il divieto di sosta e fermata:
- negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici (comma h-bis);
- negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (comma h-ter).
Uso del cellulare alla guida
L’articolo 173, comma 2, come è noto, sanziona, l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia. Ora, risulta finalmente stabilito che il divieto vale anche per l’uso di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.
In sede di conversione del decreto legge n. 121/2021 nulla è variato nelle modifiche dell’articolo 188, codice della strada, e nel testo del nuovo articolo 188-bis, che disciplina la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.
Articolo a cura della Redazione
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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