Gestione fondo Perseo

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
20 Novembre 2021

Si chiede se ci sono indicazioni su come gestire il fondo Perseo.

Ad esempio su come accreditarsi sul portale, come gestire i nominativi che hanno aderito, come prospettare il costo dell'adesione ed il relativo beneficio in termini economici, come gestire la formazione dello stipendio di chi aderisce e da quando provvedere a fare le ritenute. Soprattutto si chiedono le scadenze per effettuare tutti i procedimenti richiesti dalla legge: poichè si parla di 6 mesi dal ricevimento dell'informativa per chi è stato assunto dal 02/01/2019 al 16/09/2021, i sei mesi decorrono ad esempio da oggi se il comune informa oggi i propri dipendenti?

Risposta
  1. L’art. 5, comma 3,  dell’ “Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore”, stabilisce che, nel primo periodo di applicazione e per i dipendenti assunti dal 2/1/2019 al 16 /9/2021, i sei mesi entro i quali i dipendenti possono esprimere la volontà di adesione o decorsi i quali verrà iscritto automaticamente al fondo decorrono dalla data dell’informativa che le amministrazioni sono tenute ad effettuare entro il 15 novembre 2021. Entro i sei mesi successivi alla predetta comunicazione i dipendenti possono comunicare di non aderire al fondo, mentre successivamente potranno esercitare il diritto di recesso secondo le modalità indicate dall’art. 6 dell’Accordo.
  2. Entro il 10 del mese successivo, alla scadenza del termine di sei mesi per un eventuale comunicazione di non adesione, le amministrazioni comunicano al “Fondo” i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso
  3. Nel caso un dipendente eserciti il diritto di recesso secondo le previsioni dell’art. 6 dell’Accordo sarà il “Fondo” a comunicare, entro il 10 del mese successivo, alle amministrazioni nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari.
  4. I contributi da versare a cura dell’Amministrazione decorrono dalla data di iscrizione (mediante espressa adesione o mediante il silenzio-assenzio). Le amministrazioni interessate iniziano a versare il contributo datoriale ed il contributo a carico del lavoratore, trattenuto a quest’ultimo, entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal “Fondo” di mancato recesso nei termini previsti dal citato art. 6. Dal momento in cui si attiva il flusso dei contributi, le amministrazioni, il cui è personale è iscritto alle gestioni INPS per il trattamento di fine rapporto, effettuano anche le prescritte comunicazioni all’Istituto, con le modalità dallo stesso previste. Pertanto, le trattenute decorrono dalla data di iscrizione.
  5. Il contributo minimo, a carico del lavoratore, è pari all’1% della retribuzione utile al calcolo del Tfr, cui si aggiunge un ulteriore 1% a carico del datore di lavoro. I contributi versati dal lavoratore sono fiscalmente deducibili.

Ogni utile informazione anche con riferimento alle modalità di accreditamento sono disponibili al seguente link del fondo: https://www.fondoperseosirio.it/

15 novembre 2021           Angelo M. Savazzi

 

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