Risposta del Dott. Eugenio De Calo
QuesitiL'Ente ha approvato con delibera di consiglio la dismissione della quota di partecipazione in una società per azioni ed ha esperito due tentativi di vendita delle azioni mediante procedure ad evidenza pubblica non andati a buon fine. A questo punto per recedere dalla suddetta società ai sensi dell'art 24 comma 5 TUSPI e del codice civile si chiede se il recesso vada deliberato in consiglio oppure in forza della delibera con cui si è disposta la dismissione, o se l'avvio della procedura di recesso possa concretizzarsi in un atto del responsabile di servizio.
L’organo consiliare ha facoltà di disporre l’alienazione della partecipazione secondo le modalità stabilite nell’art. 10 del TUSP e, in mancanza, la possibilità di recedere dal contratto societario qualora ricorrano le condizioni di cui agli art. 2437 per le Spa e 2473 per le Srl o qualora si verifichi l’ipotesi di “recesso extra ordinem e sui generis” ex art. 24 del TUSP (cfr. Corte dei Conti, sezione controllo Friuli Venezia Giulia, Deliberazione 158/2015).
In particolare, l’istituto del recesso si delinea, nella disciplina civilistica, come uno strumento di tutela della minoranza societaria che, in presenza di particolari delibere modificative o di peculiari situazioni in cui versa la società, può esercitare il proprio diritto relativamente allo scioglimento del rapporto sociale.
Dunque, si ritiene che lo spazio di manovra e di azione degli uffici comunali e, in particolare, di quello incaricato dell’esecuzione della volontà consiliare dipenda, appunto, da quanto previsto nell’atto deliberativo di dismissione delle quote societarie che se incondizionato, al fine del raggiungimento del predetto risultato, non può che comprendere l’esercizio della facoltà di recesso anzidetta.
16 novembre 2021 Eugenio De Carlo
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