Autorizzazione alla cremazione e collaborazione con asl/medici per i prelievi biologici e relativi rilasci di certificati
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiSi chiede se nei certificati che vengono rilasciati “da sportello”, è ancora obbligatorio applicare il bollo.
Si, è ancora necessario applicare la marca da bollo sui certificati che lo richiedono.
L’imposta è la prestazione in denaro OBBLIGATORIA dovuta dal soggetto passivo allo Stato, titolare del potere impositivo, senza alcuna correlazione all’attività svolta dall’ente pubblico in favore del contribuente.
La disciplina dell’imposta di bollo è contenuta nel D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e dal D. Lgs. 18.12.1997 n. 473.
Il D.M. 20.08.1992 ha modificato la Tariffa (c.d. Allegato A)
Di carattere integrativo ed interpretativo le RISOLUZIONI MINISTERIALI.
Il presupposto su cui si basa l’obbligo di pagamento del bollo è l’esistenza di un atto, documento o registro. L’imposta di bollo è un TRIBUTO “CARTOLARE”, poiché ha come oggetto la carta in cui il negozio giuridico o l’atto è contenuto.
Ciò a differenza dell’imposta di registro (detta anche “imposta d’atto”) che ha come oggetto il negozio giuridico.
Ne consegue che se non c’è la carta non può esserci nemmeno l’imposta.
N.B. : poiché l’imposta colpisce il supporto cartaceo e non l’atto ivi contenuto questa è dovuta anche quando l’atto è viziato, nullo o annullabile. Infine per aversi presupposto impositivo è altresì necessario che l’atto, il documento o il registro siano indicati nella Tariffa “Allegato A”.
Tuttavia per evitare che qualche atto documento o registro sfugga alla tassazione o vi sia difficoltà nella valutazione del relativo regime fiscale, il legislatore all’art. 32 della Tariffa ha previsto una NORMA DI CHIUSURA, disponendo che tutti gli atti, documenti e registri che non sono previsti nella parte I della Tariffa e non sono riportati nella Tabella all. B (recante i casi di esenzione) sono assoggettati ad imposta di bollo in caso d’uso.
I giudici, i funzionari e i dipendenti dell’amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, gli arbitri NON POSSONO RIFIUTARSI di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, atti e registri non in regola con le norme sul bollo. In tal caso i documenti non in regola con il bollo devono essere inviati a cura dell’ufficio che li ha ricevuti, all’Ufficio del Registro per la loro regolarizzazione – entro 30 giorni dalla data del ricevimento del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo arbitrale.
Peraltro, giusto per essere al passo con i tempi, anche se la procedura per ottenere i certificati on line mediante l’utilizzo della piattaforma ANPR prevede il non pagamento dell’imposta, viene specificato che tale esenzione “scadrà” il 31/12/2021 (salvo proroghe). Ciò avviene “solo” perché la piattaforma per i pagamenti da parte dei cittadini dell’imposta di bollo non è ancora stata ultimata.
18 novembre 2021 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1929, sintomo n. 1960
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
presentata dal dott. Andrea Antognoni
RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
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