Asta per l'acquisto di un terreno

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
27 Novembre 2021

Nel 2022 parteciperemo ad un'asta per l'acquisto di un terreno.

Poiché in un primo momento l’acquisto sarebbe dovuto avvenire nel 2021, ho già applicato l'avanzo per questa spesa ma non ho impegnato nulla.

L’acquisto è stato poi posticipato al 2022 e l'assegno per la partecipazione all'asta dovrò emetterlo il 15/1/2022; il bilancio di previsione 2022 lo approverò a febbraio, il responsabile dell'area non fa nessun impegno sul 2021: posso fare variazione di fpv senza avere l'impegno sul 2021 o devo applicare avanzo presunto in esercizio provvisorio? Potrò fare il pagamento il 15/1/22 anche se non ho bilancio approvato?

Risposta

Si premette che per partecipare ad un’asta per l’acquisto di un immobile è necessaria la previa adozione di apposita deliberazione del consiglio comunale, nella cui competenza rientrano gli acquisti immobiliari (articolo 42, comma 2, lettera l), del TUEL), spesa per la quale la deliberazione stessa indichi l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (avanzo che peraltro risulta già essere stato applicato al bilancio per tale finalità): in esecuzione di tale delibera il responsabile dell’ufficio cui è assegnata la spesa (l’ufficio tecnico) deve adottare specifica determinazione per l’impegno della corrispondente spesa (o meglio, per la prenotazione della spesa), determinazione che si configura come atto meramente attuativo della volontà espressa dal consiglio comunale.

Poiché l’asta verrà espletata nel corso del 2022, la suddetta determinazione dovrà specificare che la esigibilità della spesa in questione non riguarderà l’esercizio in corso, ma andrà a ricadere nell’anno 2022, per cui la imputazione della spesa dovrà avvenire nell’esercizio in cui viene a scadenza, e cioè nel 2022 (principio contabile generale n. 16).

Per consentire la registrazione della spesa suddetta, il Responsabile del Servizio Finanziario (ovvero il Responsabile della spesa, se previsto dal regolamento dell’Ente) dovrà effettuare una variazione di bilancio ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del TUEL, per istituire (o adeguare, se già previsti) gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dei corrispondenti capitoli di spesa, sia dell’esercizio in corso che dell’esercizio successivo, per poi procedere alla registrazione dell’impegno (o prenotazione di spesa) nel capitolo di spesa così istituito nell’annualità 2022 del bilancio 2021-2023: tale variazione deve essere comunicata alla giunta e può essere effettuata fino al 31 dicembre (art. 175, comma 3, lettera f), del TUEL).

Al pagamento (presumibilmente per la costituzione della cauzione provvisoria necessaria per la partecipazione all’asta) potrà legittimamente provvedersi in data 15 gennaio 2022, in quanto la spesa risulterà prevista nel bilancio che in tale data viene gestito, seppure in via provvisoria (la annualità 2022 del bilancio triennale 2021-203), risultando finanziata dal fondo pluriennale vincolato: tale pagamento verrà disposto a valere dell’impegno come sopra registrato nel bilancio 2022 (ovvero previa trasformazione della prenotazione in impegno per la somma necessaria al pagamento).

20 novembre 2021        Ennio Braccioni

 

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