Verbale per accertamento di violazione generica alle norme di circolazione stradale
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Le nuove disposizioni della L.156/2021
Servizi ComunaliIl decreto legge n. 121 del 10.09.2021, modificato dalla legge di conversione n. 156 del 09.11.2021, ha riscritto totalmente l’articolo 1, commi 75 e segg., della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 in materia di circolazione dei monopattini elettrici
Cosa e come
Le novità in vigore dal 9 novembre u.s.
Dotazioni tecniche - L’art. 1-ter della legge 156/2021 ha innanzitutto precisato i requisiti che devono avere i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, con alcune novità di particolare rilievo:
È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli sopraindicati ovvero in assenza di tutti i medesimi requisiti.
Servizi di noleggio - Conferme per i servizi di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità c.d. free-floating: tali servizi possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale dovranno essere previsti:
Equiparazione ai velocipedi - Il comma 75-quinquies del citato decreto prevede che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica siano equiparati ai velocipedi, per quanto non previsto, in maniera speciale, dai commi da 75 a 75-vicies.
La precedente disposizione, al comma 75, prevedeva che nelle more della sperimentazione, di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, aventi particolari caratteristiche, quali quelle suindicate, fossero considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione.
Circolazione con scarsa visibilità - Ulteriore novità riguarda la circolazione in circostanze particolari: da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.
Età del conducente - Viene confermato che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Uso del casco - Importante novità riguarda l’uso del caso: i conducenti di età inferiore ai diciotto anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
Trasporto di persone, animali e cose - È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
Circolazione sui marciapiedi - È esplicitamente vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile, come definite nell’articolo 3, Codice della strada.
Conduzione del monopattino - Come per la conduzione dei velocipedi, di cui all’articolo 182, Codice della strada, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi indicatori di direzione.
Circolazione stradale - I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi: tale ultima indicazione sembrerebbe, nelle more di una modifica normativa o di una esplicita interpretazione ministeriale, consentire la circolazione dei monopattini elettrici su strade extraurbane, quali, ad esempio, le strade statali e provinciali.
Limiti di velocità - I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare i seguenti limiti di velocità:
Sosta sui marciapiedi - Viene prevista una nuova fattispecie di sosta vietata: il comma 75-quinquiesdecies vieta la sosta sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai Comuni. I Comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi.
Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del Comune.
Spazi di sosta dedicati - Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
Localizzazione del monopattino - Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l’obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.
Campagne informative - Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i Comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull’uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a coadiuvare il rispetto delle regole.
Principio di solidarietà - Ovviamente, nel caso di accertamento della violazione in materia di sosta vietata dei monopattini elettrici, si applica la disposizione dell’articolo 196, Codice della strada, e tutte le disposizioni del titolo VI.
Sanzioni amministrative:
Sanzioni amministrative accessorie:
Copertura assicurativa - Resta ancora in sospeso l’eventuale previsione dell’obbligo della copertura assicurativa, di cui all’articolo 193, Codice della strada, per i veicoli in commento: infatti, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avvii, in collaborazione con il Ministero dell’interno e con il Ministero dello sviluppo economico, apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile contro i danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici.
Articolo a cura di Marco Massavelli
Per la rassegna delle novità introdotte dal DL 121/2021 convertito in L. 156/2021, vedi:
Modello personalizzabile
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 23 dicembre 2024
Risposta di Andrea Dallatomasina
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 8 ottobre 2024, n. 8079
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 6 agosto 2024
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