Circolazione dei monopattini elettrici

Le nuove disposizioni della L.156/2021

Servizi Comunali
di Massavelli Marco
22 Novembre 2021

Il decreto legge n. 121 del 10.09.2021, modificato dalla legge di conversione n. 156 del 09.11.2021, ha riscritto totalmente l’articolo 1, commi 75 e segg., della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 in materia di circolazione dei monopattini elettrici

Cosa e come

Le novità in vigore dal 9 novembre u.s.

Dotazioni tecniche - L’art. 1-ter della legge 156/2021 ha innanzitutto precisato i requisiti che devono avere i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, con alcune novità di particolare rilievo:

  • di segnalatore acustico;
  • di regolatore di velocità configurabile in funzione dei nuovi limiti di velocità di cui al comma 75-quaterdecies del decreto sopra citato;
  • della marcatura “CE” prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
  • di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote (a decorrere dal 1° luglio 2022);
  • per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima dell’1 luglio 2022, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli sopraindicati ovvero in assenza di tutti i medesimi requisiti.

Servizi di noleggio - Conferme per i servizi di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità c.d. free-floating: tali servizi possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale dovranno essere previsti:

  • il numero delle licenze attivabili;
  • il numero massimo dei dispositivi in circolazione;
  • l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
  • le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
  • le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

Equiparazione ai velocipedi - Il comma 75-quinquies del citato decreto prevede che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica siano equiparati ai velocipedi, per quanto non previsto, in maniera speciale, dai commi da 75 a 75-vicies.

La precedente disposizione, al comma 75, prevedeva che nelle more della sperimentazione, di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, aventi particolari caratteristiche, quali quelle suindicate, fossero considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione.

Circolazione con scarsa visibilità - Ulteriore novità riguarda la circolazione in circostanze particolari: da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.

Età del conducente - Viene confermato che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Uso del casco - Importante novità riguarda l’uso del caso: i conducenti di età inferiore ai diciotto anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

Trasporto di persone, animali e cose - È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

Circolazione sui marciapiedi - È esplicitamente vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile, come definite nell’articolo 3, Codice della strada.

Conduzione del monopattino - Come per la conduzione dei velocipedi, di cui all’articolo 182, Codice della strada, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi indicatori di direzione.

Circolazione stradale - I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi: tale ultima indicazione sembrerebbe, nelle more di una modifica normativa o di una esplicita interpretazione ministeriale, consentire la circolazione dei monopattini elettrici su strade extraurbane, quali, ad esempio, le strade statali e provinciali.

Limiti di velocità - I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare i seguenti limiti di velocità:

  • 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali (come era già precedentemente previsto);
  • 20 Km/h in tutti gli altri casi di circolazione (nella norma precedente, il limite previsto era di 25 km/h).

Sosta sui marciapiedi - Viene prevista una nuova fattispecie di sosta vietata: il comma 75-quinquiesdecies vieta la sosta sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai Comuni. I Comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi.

Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del Comune.

Spazi di sosta dedicati - Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

Localizzazione del monopattino - Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l’obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.

Campagne informative - Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i Comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull’uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a coadiuvare il rispetto delle regole.

Principio di solidarietà - Ovviamente, nel caso di accertamento della violazione in materia di sosta vietata dei monopattini elettrici, si applica la disposizione dell’articolo 196, Codice della strada, e tutte le disposizioni del titolo VI.

Sanzioni amministrative:

  • la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250;
  • chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400;
  • nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies (sosta sul marciapiede) si applica la sanzione di cui all’articolo 158, comma 5, del Codice della strada, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli: da euro 41 a euro 168.

Sanzioni amministrative accessorie:

  • alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater (circolazione dei monopattini con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75) consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del Codice della strada: l’agente accertatore dovrà applicare, immediatamente, la misura cautelare del sequestro amministrativo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 213, Codice della strada;

Copertura assicurativa - Resta ancora in sospeso l’eventuale previsione dell’obbligo della copertura assicurativa, di cui all’articolo 193, Codice della strada, per i veicoli in commento: infatti, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avvii, in collaborazione con il Ministero dell’interno e con il Ministero dello sviluppo economico, apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile contro i danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici.

Articolo a cura di Marco Massavelli

Per la rassegna delle novità introdotte dal DL 121/2021 convertito in L. 156/2021, vedi:

https://www.lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/21389/le-novita-al-codice-della-strada-aggiorniamo-le-procedure-ed-i-verbali-legge-9-novembre-2021-n-156

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