Utilizzo permessi ex art. 35 vigente ccnl comparto funzioni locali per sottoporsi al tampone nasofaringeo necessario per acquisire la certificazione green pass

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
27 Novembre 2021

Si chiede se i permessi previsti dall'art. 35 del vigente ccnl comparto funzioni locali possano essere fruiti per sottoporsi al tampone nasofaringeo necessario per acquisire la certificazione green pass al fine di accedere ai locali lavorativi e, se gli stessi possano essere fruiti per frazioni inferiori all'ora.

Risposta

L'art. 35 Ccnl 21.5.2018 ha introdotto un permesso retribuito per le assenze effettuate per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, che si distinguono dalla malattia in quanto assenze non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. Si deve ritenere che tali permessi possano essere utilizzati per il tampone nasofaringeo che comunque rientra nelle ipotesi di esami diagnostici, nel rispetto delle disposizioni contrattuali che li regolano.

Sono permessi fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Si tratta di permessi assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse, salvo che, se fruiti su base oraria, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. Se invece il permesso viene fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

In mancanza di espresso divieto in tal senso nella disciplina contrattuale, si ritiene che i predetti permessi possano essere fruiti anche per frazioni inferiori alla singola ora, con imputazione al monte ore annuale delle 18 ore delle frazioni di ora effettivamente utilizzate (ad esempio, 45 minuti). È sempre possibile, in ogni caso, l'utilizzo per periodi composti da un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un'ora e quindici minuti, un'ora e trenta, due ore e 30 ecc.). Anche in questi casi la decurtazione sarà pari alla durata del permesso effettivamente utilizzato dal dipendente. Quindi, nel caso di un permesso fruito per 3 ore e 31 minuti, la decurtazione sarà pari a 3 ore e 31 minuti (orientamento applicativo ARAN CFL3 del 2.8.2018).

Non è possibile l’utilizzo, nella medesima giornata, unitamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

L’assenza per i permessi è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L’attestazione è inoltrata all’ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

Nell’ipotesi che un dipendente faccia richiesta di fruire di permessi per visite, terapie, prestazioni, specialistiche od esami diagnostici, di cui all’art.35 del CCNL 21.5.2018, su base oraria o anche giornaliera, che non determini incapacità lavorativa, non vi sono legittime motivazioni di diniego da parte dell’amministrazione, anche se riferite ad esigenze di servizio.

Ciò è confermato dall’orientamento applicativo ARAN CFL30 del 30.10.2018 secondo il quale, ove la richiesta sia correlata ai presupposti previsti dalla disciplina contrattuale, l’ente non può legittimamente rifiutare al dipendente la fruizione dei permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche od esami diagnostici, di cui all’art.35 del CCNL del 21.5.2018, anche in presenza di esigenze di servizio.

Infatti, sulla base della specifica formulazione della clausola contrattuale (“Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi…..”), diversa da quella utilizzata dall’art.32 del CCNL del 21.5.2018 per i permessi per particolari motivi personali o familiari (“Al dipendente possono essere concesse…”), L’ARAN ritiene che il dipendente vanti un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche od esami diagnostici.

Il diverso regime giuridico trova giustificazione nella particolare e specifica motivazione che è alla base del riconoscimento di questa tipologia di permessi (l’esigenza di effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione), indubbiamente più rilevante e meritevole di tutela rispetto ai particolari motivi personali o familiari che possono legittimare i permessi di cui all’art.32 del CCNL del 21.5.2018.

24 novembre 2021          Angelo M. Savazzi

 

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