Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiIn data 2/12/2020 nostri contribuenti provvedono a regolarizzare con docfa un sottotetto in 4 c/2 specificando la data in cui le unità sono divenute servibili all'uso il 30/11/1967. Ora, i contribuenti mi chiedono se possono procedere con la regolarizzazione dell'IMU per gli ultimi 5 anni con ravvedimento operoso oppure è dovuta la sola imposta degli ultimi 5 anni sino al 2/12/2020 e ravvedimento operoso da tale data. Sempre che l'agenzia delle entrate non rettifichi la rendita entro l'anno.
Uno degli aspetti più complessi dell’IMU è il suo coordinamento con le modifiche della rendita catastale.
La norma di riferimento è comma 1 dell’articolo 74 della Legge 342/2000 che, in modo non chiarissimo, statuisce che:“A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. ….”
Ben si sa che a decorrere dall’anno 2006 l’aggiornamento catastale può avvenire attraverso la procedura ad iniziativa di parte denominata DOC-FA, disciplinata nel D.M. n. 701/1994. Il dichiarante propone l’attribuzione della categoria, classe e rendita catastale che rimane negli atti catastali come “rendita proposta”, fino a quando, con la decorrenza dei 12 mesi, assume il carattere di definitività. La rendita mediante DOC-FA, essendo proposta dall’interessato, non è oggetto di notifica ed esplica la sua efficacia dalla data di presentazione. Solo se l’Agenzia decide di intervenire in modifica, la notifica della rendita diventa condizione di efficacia con effetto retroattivo (sin dall’inizio) in quanto sostituisce quella iniziale. Gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva ed hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile.
Sulla questione, l’intervento più recente della Corte di Cassazione si è avuto con la sentenza n. 4613/2018, in cui ha chiarito che l’art. 74, stabilendo che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, NON ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica” (Cass. 13443/12; così Cass. 20775/05). Per la Consulta “L’ inciso “solo a decorrere dalla loro notificazione” indica inequivocabilmente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cass. 9 giugno 2017, n. 14402).
La Cassazione ha inoltre precisato che quando le variazioni conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, esse trovano applicazione dalla data della denuncia e non prima.
In conclusione, pur precisato che non risultano circolari ministeriali sul punto, e che la questione è ancora ad oggi molto dibattuta prestandosi ad interpretazioni di segno opposto, facendo applicazione della surriferita massima, nel caso di specie i contribuenti, per regolarizzare la propria posizione, dovranno espletare il ravvedimento operoso per gli ultimi 5 anni.
23 novembre 2021 Lorella Martini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 128 relativo alla seduta del 19 maggio2025
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