Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiUn cittadino albanese ha acquistato la cittadinanza italiana con decorrenza 12-06-2021, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera F) della legge n° 91/1992.
Dagli accertamenti effettuati dalla polizia locale risulta convivere con il medesimo un figlio minorenne, nato in Albania il 06-10-2018, non ancora iscritto in anagrafe in quanto in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, richiesto in data 28-05-2021.
Il certificato di nascita, tradotto in italiano ed apostillato, è già stato presentato allo scrivente Ufficio, a dimostrazione del rapporto di filiazione.
Si chiede se la sequenza temporale degli adempimenti da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile, di seguito riportata, risulti corretta:
• l’ufficiale dello stato civile trasmette la documentazione al Sindaco;
• il Sindaco emette l’attestazione di acquisto automatico della cittadinanza italiana relativa al figlio minorenne, ai sensi dell’art. 14 legge n° 91/1992;
• l’attestazione viene trascritta nei registri dello Stato Civile;
• l’atto di nascita del figlio viene trascritto nei registri di nascita, ad istanza del padre.
• l’ufficiale dello stato civile comunica l’acquisto della cittadinanza italiana del minore all’ufficio anagrafe, per l’iscrizione anagrafica.
In particolare si chiede con quale modalità deve avvenire l’iscrizione anagrafica del minore (per immigrazione dall’estero, per altri motivi) con quale decorrenza giuridica, se ad istanza di parte (ovvero del padre) o d’ufficio.
Inizierei col dire che l’iscrizione anagrafica del minore è possibile anche se in attesa del permesso di soggiorno.
Nel caso questionato la giurisprudenza ha quindi determinato una certa predisposizione a decidere positivamente per la trasmissione anche se non v’è convivenza (seppur solo in taluni casi).
L’art. 14 legge 91/92 recita: «i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana». Questo è uno dei casi di acquisto automatico che ha quale presupposto la convivenza tra il genitore neo cittadino e il figlio minore. Convivenza che, a norma del D.P.R. 572/93 art. 12 c. 2 deve essere «stabile, effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione»
Tuttavia negli ultimi anni, a partire dal decreto della Corte d’Appello di Salerno del 20 agosto 2009, la giurisprudenza ha interpretato diversamente l’istituto della convivenza, vale a dire che lo ha disancorato dalla famiglia anagrafica (per cui convivente è il figlio che risulta dimorare presso la stessa abitazione del genitore che acquista la cittadinanza italiana) e lo ha ancorato all’istituto della potestà genitoriale…quindi da questo punto di vista non ci sono problemi considerando comunque la regolarità del soggiorno e l’effettiva presenza presso l’abitazione del padre debitamente accertata.
L’iscrizione anagrafica avverrà “per altri motivi”, la decorrenza giuridica dallo stesso giorno in cui ha acquistato o riacquistato la cittadinanza il genitore.
24 novembre 2021 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1932, sintomo n. 1963
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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