Liquidazione stipendio dipendente deceduto in data 19/11/2021

Risposta di Daniele Conforti - Consulente del lavoro

Quesiti
di Conforti Daniele
29 Novembre 2021

Un dipendente è deceduto in data 19/11/2021, quando il cedolino non era ancora stato elaborato. Cosa dice la normativa in merito? Occorre elaborare normalmente il cedolino intestandolo al lavoratore e mettendo data cessazione oppure va bloccato? E se sì, come? 

Come procedere in merito alla richiesta, considerato che si è a metà mese e non sono stati elaborati gli stipendi; si può procedere alla liquidazione? È possibile fare il relativo conguaglio? È possibile trattarlo come fosse dipendente cessato?

Il codice Iban del dipendente deceduto è ancora attivo, in quanto cointestato con una figlia.

Risposta

Le somme maturate e non ancora liquidate o in corso di maturazione (somme iure successioni) devono essere corrisposte agli eredi dopo l’accertamento dell’accettazione dell’eredità. Rientrano tra queste somme la retribuzione per la prestazione resa fino al momento del decesso e non ancora liquidata, eventuali straordinari e/o altro salario accessorio, la 13esima mensilità, le ferie non godute e l’indennità sostitutiva del preavviso (somma spettante iure proprio).

Il datore di lavoro, prima di procedere alla liquidazione delle somme, deve farsi rilasciare dagli interessati i seguenti documenti (inviando eventualmente una raccomandata A.R. ad un congiunto del defunto o meglio ancora all’indirizzo del medesimo):

  • l’atto di morte del prestatore di lavoro;
  • per la liquidazione del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso: l’atto notorio da cui risulta l’esistenza del coniuge superstite, con le relative quote di spettanza e le precise generalità, dei figli, nonché, solamente se viventi a carico del defunto, dei parenti entro il 3° grado e degli affini entro il 2° (con inderogabile attestazione che, al di fuori dei nominati, nessun altro parente entro il 3° grado e/o affine entro il 2° viveva a carico del defunto); l’atto notorio da cui risulta l’esistenza o meno di una volontà testamentaria con dichiarazione delle quote di spettanza;
  • per le altre somme: l’atto notorio nel quale sono indicati gli eredi legittimi del defunto e le loro quote di spettanza;
  • lo stato di famiglia intestato a nome del defunto;
  • nel caso in cui fra gli aventi diritto ci siano dei minori, l’autorizzazione del Giudice Tutelare alla liquidazione delle somme;

oltre al codice fiscale, dati anagrafici e residenza di ciascun erede.

24 novembre 2021        Daniele Conforti

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3983, sintomo n. 4094

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