Adozione di minori da parte di coppia omosessuale

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
30 Novembre 2021

Due cittadine costituiscono unione civile e, successivamente, una delle due adotta, in base all'art.44, i figli minori dell'altra cittadina.

In anagrafe costituiscono nuovo nucleo familiare, l'intestatario è la cittadina adottante.

Si chiede come gestire questa situazione e come e dove annotare il nuovo cognome dei minori.

Risposta

La Cassazione, con sentenza del 22 giugno 2016, n. 12962 ha confermato l’orientamento interpretativo posto in essere dalla Corte di Appello di Roma n. 7127 del 23 dicembre 2015 che, a sua volta, aveva confermato il pronunciamento del Tribunale per i minorenni di Roma del 30 luglio 2014, n. 299. In particolare, la pronuncia attiene all’interpretazione delle lettere b) e d) dell’art. 44 della legge n. 184/1983.

Infatti, è stato soppresso il testo che prevedeva una modifica all’art. 44, lett. b) della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozioni di minori in casi particolari che avrebbe consentito ad una parte dell’unione civile di poter fare richiesta di adozione del figlio minore, anche se adottivo, del partner.

Sull’istituito dell’adozione di minori da parte di coppia omosessuale, appare necessario tener presente il testo normativo dell’art. 44 della legge n. 184 del 1983, come risultante dai vari interventi di modifica, prima da parte della legge n. 149/2001 (art. 20), poi dal D.Lgs n. 154 del 2013 (art. 100), e, infine, dalla legge n. 173/2015 (art. 4, comma 1).

Il testo vigente è il seguente: «1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

La disposizione contenuta nell’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016, statuisce: «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, da valere anche ai soggetti della unione civile......non si applicano ...alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». Il che si traduce nel senso che i componenti della unione civile non potranno adottare, in forma legittimante, nè singolarmente, nè come coppia, un bambino sia nelle forme dell’adozione nazionale e sia nelle forme dell’adozione internazionale, meglio dell’adozione di minori stranieri, di cui all’art. 29 e seguenti della legge n. 184/83.

Va ricordato che già la Corte Costituzionale è intervenuta con la pronuncia n. 76/2016 sulla questione di presunta illegittimità costituzionale della c.d. stepchild adoption evidenziando che la legge n. 184/83 già prevede l’adozione in casi particolari.

25 novembre 2021          Roberto Gimigliano

 

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