Pagamento ferie non godute a dipendente che cesserà per inidoneità permanente

Risposta del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
30 Novembre 2021

Una dipendente cesserà dal servizio il 30/11/2021 per scioglimento del contratto da parte del comune a seguito dichiarazione di inidoneità permanente, ha diritto al pagamento delle ferie non godute? C'è un iter da seguire per determinarne l'importo?

In merito alla medesima dipendente, la stessa dovrebbe aver diritto ad un indennizzo per mancato preavviso pari a 4 mensilità? C'è un iter da seguire per determinarne l'importo?

Risposta

Il dipendente ha diritto al pagamento delle ferie non godute, come precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica con prot. n. 40033 del 08 ottobre 2012. In tal caso, non opera il divieto previsto dall’articolo 5, comma 8, Decreto-legge 95/2012, in quanto l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio di maternità.

L’articolo 10 del CCNL 05 ottobre 2001 stabilisce che, il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000 (ora articolo 10 CCNL 09 maggio 2006); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.52.”.

Pertanto, occorrerà calcolare la retribuzione giornaliera in funzione della retribuzione spettante nell’anno di maturazione delle ferie (qualora le ferie fossero riferibili anche ad annualità precedenti a quello in corso).

In merito all’indennità sostitutiva del preavviso, occorre far riferimento all’articolo 12 CCNL 09 maggio 2006, ove si precisa che l’indennità deve calcolarsi computando:

  • la retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) CCNL 09 maggio 2006;
  • l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante;
  • il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell’art. 5 CCNL 09 maggio 2006;
  • l’indennità di comparto, di cui all’art. 33 del CCNL del 22.1.2004;
  • le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all’art. 49 del CCNL del 14 settembre 2000 (a cui si fa rinvio). 

26 novembre 2021        Fabio Venanzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3989, sintomo n. 4100

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