Accesso agli atti chiesto dai consiglieri di minoranza

Risposta del Dott. Eugenio De Calo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
04 Dicembre 2021

Premesso che

dei Consiglieri di Minoranza hanno trasmesso una richiesta d’accesso agli atti, citando sia l’art. 43 del d.lgs n. 267/2000 che l’art. 5, comma 2 del d.lgs 33/2013, chiedendo di prendere visione, accedere all’intera documentazione e ottenere copia tra l’altro delle pratiche di seguito indicate:

  •  Copia segnalazioni inviate nel 2015 dal revisore dei Conti pro-tempore presso la Procura della Corte dei Conti inerenti delle presunte somme indebitamente percepite da alcuni dipendenti comunali (segnalazioni inviate all’allora Sindaco, che attualmente corrisponde ad uno dei consiglieri di minoranza che ha sottoscritto la richiesta d’accesso).
  •  pratica relativa alla costruzione di un fabbricato che è stata già oggetto di segnalazione alle competenti autorità da parte dell’ufficio tecnico per abuso edilizio;
  •  pratica inerente la ristrutturazione del PEU (Progetto Edilizio Unitario) dell’avente diritto del terremoto
  •  pratica di un fabbricato di un consigliere comunale
            
       Si chiede di conoscere:
               - se trattandosi di consiglieri comunali tale richiesta può o deve essere accolta sic et Simpliciter o se sia necessario o meno darne comunicazione prima ai controinteressati;
               -  in quest’ultimo caso, se i controinteressati negano il loro consenso, se in ogni caso deve essere consentito l’accesso ai consiglieri ai sensi dell’art. 43 del d.lgs n. 267/2000
  • Se l’accesso deve in tutto o in parte essere negato tenuto conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali ed in particolare della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V. 11/3/2021 n. 2089 e della sentenza 2 gennaio 2019 n. 12.
  • Se deve essere negato parzialmente quali documenti possono essere rilasciati in copia ai Consiglieri richiedenti.
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Risposta

La sentenza del Consiglio di Stato del 2021 citata nel quesito non sembra pienamente pertinente alla fattispecie in quanto relativa all’accesso all’«elenco dei nuclei familiari a cui sono stati concessi i buoni spesa» e a «un eventuale elenco dei nuclei familiari di cui (sic) avevano fatto richiesta ma, (sic) sono stati esclusi», mentre quella del 2019 riguarda questioni afferenti alla giustizia contabile e non di immediato interesse  per la funzione del consigliere.

 

In generale, l’ampiezza e la molteplicità delle richieste appaiono esprimere una sorta di sindacato generalizzato, non consentito dall’ordinamento.

 

Invero, la particolare forma di accesso costituita dall’accesso del consigliere comunale per l’esercizio del mandato di cui è attributario, non può portare allo stravolgimento dei principi generali in materia di accesso ai documenti e non può comportare che, attraverso uno strumento dettato dal legislatore per il corretto svolgimento dei rapporti cittadino- pubblica amministrazione, il primo, servendosi del baluardo del mandato politico, ponga in essere strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che a causa della loro continuità e numerosità determinino un aggravio notevole del lavoro negli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’amministrazione oramai vietato dall'art. 24, comma 3 della l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12.2.2013, n. 846).

 

Secondo la giurisprudenza, infatti, è legittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale alla richiesta rivolta dai consiglieri comunali diretta all'estrazione di copie in assenza di motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti del diritto di accesso, soprattutto in presenza di numerose e reiterate istanze, che tendono ad ottenere la documentazione di tutti i settori dell'amministrazione, apparendo così tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente e non all'esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche.

1 dicembre 2021           Eugenio De Carlo

 

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