Verifiche ex art 80 D.lgs. 50/2016 finalizzate all'affidamento di servizi

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
07 Dicembre 2021

In occasione dell'espletamento delle verifiche ex art 80 D.lgs. 50/2016 finalizzate all' affidamento di servizi per un importo superiore ai 5.000 euro e inferiore ai 20.000 euro espletato mediante Oda su MEPA, è stata rilevata un' iscrizione a nome dell'aggiudicatario presso il casellario giudiziale del tribunale territorialmente competente. Tale iscrizione afferisce a una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art 444, 445 CPP) intervenuta nel 1996 relativamente al reato ex art. 640 CP (circostanza 62bis CP), con sostituzione in multa della pena medesima.

Si chiede di chiarire se tale circostanza possa ritenersi motivo di esclusione dal predetto affidamento nonostante il caso specifico non sia tra quelli espressamente previsti dal citato art.80, comma 1 dlgs50/2016. Per ogni utilità si rappresenta altresì che sono presenti sul MEPA le necessarie dichiarazioni rese dall'OE al fine dell'abilitazione/rinnovo al bando di interesse e che in nessuna di queste viene citata la predetta sentenza.

Risposta

Può parlarsi di “omissione” in quanto l’obbligo dichiarativo è stato previsto o a livello normativo o dalla stazione appaltante nella legge di gara (in termini, Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 4316 del 6 luglio 2020). Pertanto, si appaleserebbe  illegittimo l’automatismo espulsivo operato dalla stazione appaltante, per di più in una situazione in cui fosse  incontestato che la legge di gara non prescrivesse esplicitamente l’obbligo dei concorrenti di dichiarare “tutte” le condanne riportate dagli esponenti aziendali, diverse da quelle indicate dall’art. 80, comma 1, del Codice (così Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 4937/2020).

Peraltro, il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28/ 08/ 2020, n. 16, ha ormai affermato la necessità che la stazione appaltante effettui sempre valutazioni accurate sulle fattispecie della falsità od omissione di informazioni, senza alcun automatismo espulsivo.

Dunque, se non vi era alcun obbligo dichiarativo previsto dalla lex specialis di gara, se la fattispecie penale di che trattasi non rientra tra quelle previste dal Codice dei contratti e se, comunque, la stazione appaltante non motivi adeguatamente come la stessa possa incidere sull’affidabilità morale dell’impresa e, soprattutto, non motivi come la omessa informazione sia stata in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara,  non si vede come possa essere motivo di esclusione.

6 dicembre 2021           Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2109, sintomo n. 2184

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