Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, provvedimenti di natura fiscale
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52
ARCONET – Resoconto riunione del 17 novembre 2021
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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 17 NOVEMBRE 2021
Il giorno 17 novembre 2021, alle ore 11,30, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.
In conseguenza della situazione di emergenza che ha investito la nazione per effetto della pandemia da “COVID 19” la riunione si è svolta da remoto, in modalità video-conferenza.
Ordine del giorno:
AMMINISTRAZIONE |
Nomi |
Riunione del 17 novembre 2021 |
MEF -RGS Presidente |
Salvatore Bilardo |
assente |
MEF -RGS |
Cinzia Simeone |
|
MEF -RGS |
Paola Mariani |
|
MEF -RGS |
Daniela Collesi |
assente |
MEF -RGS |
Emilia Scafuri |
assente |
MEF -RGS |
Sonia Caffù |
|
MEF -RGS |
Antonio Cirilli |
assente |
MEF -RGS |
Lamberto Cerroni |
assente |
MEF -RGS |
Marco Carfagna |
assente |
MEF -RGS |
Luciano Zerboni |
assente |
PCM - Affari Regionali |
Andreana Valente |
assente |
PCM - Affari Regionali |
Marcello Germanò |
|
M. Interno |
Massimo Tatarelli |
assente |
M. Interno |
Fabio Passerini |
|
M. Interno |
Federica Scelfo |
assente |
M. Interno |
Marcello Zottola |
assente |
M. Interno |
Roberto Pacella |
|
M. Interno |
Antonio Colaianni |
assente |
Corte dei Conti |
Valeria Franchi * |
assente |
Corte dei Conti |
Filippo Izzo |
|
Istat |
Gerolamo Giungato |
assente |
Istat |
Grazia Scacco |
|
Istat |
Susanna Riccioni |
assente |
Istat |
Luisa Sciandra |
assente |
Regione a statuto ordinario |
Antonello Turturiello |
|
Regione a statuto ordinario |
Claudia Morich |
|
Regione a statuto ordinario |
Onelio Pignatti |
|
Regione a statuto ordinario |
Marco Marafini |
|
Regione a statuto speciale |
Marcella Marchioni |
assente |
Regione a statuto speciale |
Elsa Ferrari |
|
UPI |
Francesco Delfino |
|
UPI |
Luisa Gottardi |
assente |
ANCI |
Alessandro Beltrami |
assente |
ANCI |
Riccardo Mussari |
|
ANCI |
Giuseppe Ninni |
assente |
ANCI |
Roberto Colangelo |
assente |
OIC |
Marco Venuti |
assente |
CNDC |
Marco Castellani |
|
CNDC |
Luciano Fazzi |
|
CNDC |
Luigi Puddu |
assente |
CNDC |
Davide Di Russo |
|
ABI |
Rita Camporeale |
assente |
ABI |
Alessandra Di Iorio |
|
Assosoftware |
Roberto Bellini |
assente |
Assosoftware |
Laura Petroccia |
(*) Nelle more dell’aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET, assiste alla riunione il Consigliere Luigi Di Marco designato dalla Corte dei conti.
Dopo aver salutato i componenti della Commissione e aver dato atto che il Presidente della Commissione non potrà partecipare, per sopraggiunte e improrogabili esigenze di servizio, inizia la presentazione ai fini dell’esame del primo punto all’ordine del giorno.
Il primo punto all’ordine del giorno prevede l’esame della proposta di FAQ, da pubblicare, dopo l’approvazione della Commissione, nel sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato, riguardante la modalità di contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità nel rispetto dell’articolo 52, comma 1-ter, del DL n. 73 del 2021.
La proposta di FAQ, anticipata ai componenti della Commissione in occasione della convocazione, intende chiarire la corretta modalità di contabilizzazione, a decorrere dall’esercizio 2021, dell’anticipazione di liquidità sia nel rendiconto della gestione sia nel bilancio di previsione.
Gli enti locali a seguito dell’emanazione del DL n. 73 del 2021 non possono più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscriverlo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma sono tenuti a ridurre il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1), e ad applicare la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.
Per consentire l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo inoltre, sempre in sede di rendiconto, gli enti sono tenuti ad accantonare la quota del FAL liberata in un apposito fondo denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.
Nella presentazione della proposta di FAQ viene precisato ai componenti della Commissione che la nuova modalità di contabilizzazione, con riferimento al prospetto del quadro generale riassuntivo, incide sull’equilibrio di competenza ma non rileva sull’equilibrio finale.
Viene altresì precisato che sia nella nota integrativa sia nella relazione sulla gestione gli enti devono dare dimostrazione delle risorse, correnti o dell’avanzo libero, utilizzate per il rimborso delle rate di ammortamento del fondo anticipazione di liquidità considerato che non possono essere utilizzate le risorse della quota liberata del fondo anticipazione di liquidità.
La proposta di risposta per favorire la corretta e completa comprensione è corredata da un dettagliato esempio.
Dopo ampia discussione, tenendo delle proposte di correzione e integrazione proposte dai componenti, la Commissione approva la seguente proposta di FAQ che sarà pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato:
FAQ
Come si contabilizza la riduzione e l’utilizzo del fondo anticipazione di liquidità ai sensi dell’art 52, comma 1-ter, del D.L. n. 73 del 2021?
Risposta:
L’articolo 52, comma 1-ter, del D.L. 73/2021 prevede che “A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.
In applicazione di tale norma, a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali non possono più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma riducono il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.
Al fine di consentirne l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.
Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021
Esempio riguardante un ente che ha utilizzato il FAL in attuazione dell’art. 2, comma 6, del DL 78/2015 e, a seguito sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, ha ricostituito il FAL in sede di approvazione del rendiconto 2019, secondo le modalità previste dall’art. 39-ter del DL 162/2019. Prima della sentenza l’ente aveva predisposto il preconsuntivo 2019 dal quale risultava il seguente risultato di amministrazione:
Di seguito il prospetto del risultato di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto 2019, che ricostituisce un FAL pari a 200, di importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019 (art. 39-ter, comma 1, DL 162/2019).
Di seguito, il Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2020-2022 approvato prima del rendiconto 2019.
Di seguito, il medesimo Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2020-2022 “aggiornato” a seguito dell’approvazione del rendiconto 2019.
Il maggiore disavanzo da ricostituzione FAL è pari a -165, ripianato per importi pari alle anticipazioni rimborsate.
Rendiconto 2019 - Composizione del disavanzo 2019 e modalità di ripiano
Nel 2021, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 e dell’art. 52 del DL 73 2021 l’ente ripiana il maggiore disavanzo da FAL in 10 anni e riceve un contributo di 41 destinato al ripiano del disavanzo. Nel 2021 l’ente approva il rendiconto 2020 con il seguente risultato di amministrazione.
Nella Relazione sulla gestione del rendiconto 2020 l’ente deve indicare le modalità di applicazione del disavanzo nel bilancio di previsione 2021-2023. Al riguardo, il comma 1-quater dell’art. 52 prevede che “A seguito dell’utilizzo dell’intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”. Pertanto, l’ente può definire il ripiano del disavanzo da ricostituzione del FAL secondo differenti modalità alternative che garantiscono il rispetto del ripiano decennale. Si ipotizza che l’ente segua l’ipotesi. 2.
In applicazione dell’art. 52 del DL 73/2021, a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti riducono il FAL “in sede di rendiconto”. Pertanto, il FAL non è iscritto nel bilancio di previsione 2021.
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 PREDISPOSTO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 52 DEL DL 73/2021
A decorrere dal rendiconto 2021
La riduzione del FAL “in sede di rendiconto” non incide sull’ Equilibrio complessivo del bilancio
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1-ter, del D.L. 73/2021 “La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
L’articolo 52, comma 1-ter, prevede altresì che “Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.
Si ritiene pertanto che gli enti locali possono applicare la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità in sede di bilancio di previsione, sulla base della determinazione del risultato presunto di amministrazione, dando evidenza nella nota integrativa della copertura delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, costituita dalle entrate correnti, e non dall’utilizzo del FAL.
Concluso l’esame del primo punto all’ordine del giorno la Commissione procede ad esaminare il secondo punto all’ordine del giorno che riguarda le proposte di risposta, anticipate ai componenti in occasione della convocazione, a due quesiti posti dalle regioni
Il primo quesito riguarda l’obbligo di costituzione del vincolo di cassa per le regioni.
Nella presentazione della proposta di risposta si richiamano le disposizioni del TUEL e del punto 10.6 dell’Allegato 4/2 relativo alla “La determinazione della giacenza vincolata” nell’ambito della disciplina della “contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali” (punto 10 dell’Allegato 4/2) per consentire di verificare che non risulta applicabile alle Regioni.
Verificato che l’articolo 21 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede specifici adempimenti sui conti di tesoreria intestati alla sanità, in particolare l’istituzione di appositi conti di tesoreria unica e di conti correnti presso la banca tesoriera per le disponibilità liquide destinate al finanziamento della sanità, e che la disciplina della cassa vincolata è espressamente riferita ai soli enti locali, si ritiene che il legislatore non abbia esteso alla Regioni il vincolo sulla cassa vincolata.
La Commissione ARCONET, concluso l’esame, approva la seguente risposta all’unanimità senza correzioni e/o integrazioni:
Risposta della Commissione Arconet
La disciplina della cassa vincolata è definita per gli enti locali dal d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in particolare:
L’ente in sede di rendiconto presenta la seguente situazione contabile;
Il disavanzo (lettera E) è qualificabile interamente come da debito autorizzato e non contratto ed è quantificato in euro 2.000.000; la dinamica di formazione del disavanzo (DANC) è la seguente:
La voce “Disavanzo da debito autorizzato e non contratto” relativa allo schema “risultato di amministrazione” risulta dunque difforme dalla voce “Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio” degli schemi “quadro generale riassuntivo” ed “equilibri di bilancio”.
Si chiede quale debba essere l’importo da inserire alla voce “Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio”, relativa agli schemi “quadro generale riassuntivo” e “equilibri di bilancio”, e se- la stessa- non possa/debba essere “rettificata” dalle componenti contabili estranee alla gestione di competenza (gestione residua e avanzi non applicati liberati).
Risposta della Commissione Arconet
Il quesito riguarda la voce “di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell’esercizio” prevista sia nel prospetto degli equilibri delle regioni, sia nel quadro generale riassuntivo del rendiconto della gestione come un “di cui” del risultato di competenza negativo dell’esercizio delle Regioni, costituito dagli investimenti impegnati nell’esercizio finanziati da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa di cui all’articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (DANC).
Il quesito chiede quale importo valorizzare per tale voce nel caso in cui gli investimenti impegnati nel corso dell’esercizio con copertura costituita da DANC, pari a 4 milioni, siano di importo superiore al DANC complessivo indicato nell’allegato a) al Rendiconto pari a 2 milioni.
Al riguardo si rappresenta che il DANC formatosi nel corso dell’esercizio è una componente del DANC complessivo rappresentato nell’allegato a) al rendiconto che, a sua volta, è un “di cui” del disavanzo di amministrazione lettera E).
Pertanto, essendo un “di cui” sia del Risultato negativo di competenza dell’esercizio, sia del Risultato negativo di amministrazione dell’esercizio, il DANC formatosi nell’esercizio non può essere superiore a entrambi i risultati contabili (si fa riferimento ai valori di disavanzo in valore assoluto).
Tale doppia condizione non determina criticità se il disavanzo di competenza è inferiore al disavanzo di amministrazione.
Ma il disavanzo di amministrazione può essere migliore del risultato di competenza, ad esempio per effetto della gestione dei residui o per effetto della quota libera del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente non applicata al bilancio, che di fatto, viene utilizzata ex post, per finanziare la spesa per investimento di cui il nuovo DANC costituiva la copertura.
In tal caso, il rispetto della doppia condizione comporta che il DANC di competenza è condizionato dagli effetti positivi della gestione dei residui e/o dell’utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione non applicata al bilancio che, di fatto, ripianano il DANC autorizzato, evitando la formazione del DANC alla fine dell’esercizio.
L’esempio proposto considera una Regione che alla fine dell’esercizio risulta in:
- disavanzo di competenza di € 4.000.000, interamente determinato da investimenti impegnati nell’esercizio finanziati dal nuovo disavanzo autorizzato e non contratto (DANC);
- un disavanzo di amministrazione (E) di € 2.000.000, formatosi nonostante il disavanzo di competenza di € 4.000.000 grazie agli effetti positivi della gestione dei residui pari a € 1.000.000 e della quota del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio di € 1.000.000;
- un DANC complessivo di € 2.000.000, di importo non superiore al disavanzo complessivo.
In presenza di tale situazione:
Considerato che il disavanzo determinato da investimenti finanziati da DANC non può costituire uno squilibrio di bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018 anche nei casi in cui il DANC è stato ripianato nel corso dell’esercizio, si propone di inserire nel prospetto degli equilibri delle Regioni e nel Quadro generale riassuntivo apposite voci che rappresentino l’importo del DANC che ha finanziato nuovi investimenti, impegnati nell’esercizio, e ripianato nello stesso esercizio per effetto della gestione residui o dell’utilizzo del risultato di amministrazione non applicato al bilancio.
A seguito dell’approvazione della risposta al secondo quesito posto dalle regioni emerge la necessità, al fine di consentire una chiara informazione e rappresentazione del DANC negli allegati dello schema di bilancio, di procedere ad approvare i necessari aggiornamenti agli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011.
Nella prossima riunione della Commissione pertanto saranno esaminate le necessarie relative proposte di aggiornamento agli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011.
Il terzo punto all’ordine del giorno rappresenta l’avvio di un percorso di approfondimento che si è reso necessario a seguito delle criticità riscontrate, in occasione della verifica istituzionale delle minori entrate per COVID 19 nonché sul tavolo istituzionale dei fabbisogni standard, a causa delle diverse modalità di contabilizzazione delle entrate da parte delle regioni.
L’approfondimento prevede una preliminare verifica delle disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per verificare l’esaustività del dettato normativo e l’assenza di possibilità di interpretazioni diverse da quella autentica.
Dopo aver osservato che le modalità di contabilizzazione non corretta degli accertamenti condizionano anche le registrazioni in contabilità economico patrimoniale, su richiesta dei rappresentanti delle Regioni, la Commissione rinvia l’approfondimento alla prossima riunione, compresa la verifica dell’eventuale necessità di aggiornamento del glossario SIOPE con riguardo al fondo perequativo delle Regioni, distinguendo le risorse del fondo finanziate dall’IRAP da quelle finanziate dal bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 56 del DL 26 ottobre 2019, n. 124.
Prima di chiudere i lavori si concorda che la prossima riunione della Commissione ARCONET è confermata il giorno 15 dicembre c.a. e la successiva sarà convocata il 19 gennaio 2022.
La riunione termina alle ore 13,00.
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