Contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità

ARCONET – Resoconto riunione del 17 novembre 2021

Servizi Comunali Finanza locale Registrazioni contabili

ARCONET

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL  17 NOVEMBRE  2021

Il giorno 17 novembre 2021, alle ore 11,30, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

In conseguenza della situazione di emergenza che ha investito la nazione per effetto della pandemia da “COVID 19” la riunione si è svolta da remoto, in modalità video-conferenza.

 

Ordine del giorno:

 

  1. Proposta di FAQ concernente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ex art. 52 del DL 73/2021
  2. Quesiti regioni
  3. Approfondimenti contabilizzazione entrate del perimetro non sanitario delle Regioni e proposta modifica glossario SIOPE
     
     

AMMINISTRAZIONE

Nomi

Riunione del

17 novembre 2021                                                        

MEF -RGS                               Presidente

Salvatore Bilardo                       

assente

MEF -RGS

Cinzia Simeone                          

 

MEF -RGS

Paola Mariani                            

 

MEF -RGS

Daniela Collesi                           

assente

MEF -RGS

Emilia Scafuri                              

assente

MEF -RGS

Sonia Caffù

 

MEF -RGS                              

Antonio Cirilli                              

assente

MEF -RGS                             

Lamberto Cerroni                        

assente

MEF -RGS                              

Marco Carfagna                        

assente

MEF -RGS                               

Luciano Zerboni                          

 assente

PCM - Affari Regionali

Andreana Valente

assente

PCM - Affari Regionali

Marcello Germanò

 

M. Interno

Massimo Tatarelli                   

assente

M. Interno

Fabio Passerini

 

M. Interno                          

Federica Scelfo                        

assente

M. Interno                           

Marcello Zottola                      

 assente

M. Interno                           

Roberto Pacella                         

 

M. Interno

Antonio Colaianni

assente

Corte dei Conti

Valeria Franchi *

assente

Corte dei Conti                 

 Filippo Izzo                          

 

Istat

Gerolamo Giungato                 

assente

Istat

Grazia Scacco                            

 

Istat                                     

Susanna Riccioni                       

assente

Istat                                      

Luisa Sciandra                            

assente

Regione a statuto ordinario

Antonello Turturiello               

 

Regione a statuto ordinario

Claudia Morich                          

 

Regione a statuto ordinario  

Onelio Pignatti                            

 

Regione a statuto ordinario   

Marco Marafini                           

 

Regione a statuto speciale

Marcella Marchioni                  

assente

Regione a statuto speciale

Elsa Ferrari                                   

 

UPI

Francesco Delfino                      

 

UPI                                         

Luisa Gottardi                            

assente

ANCI

Alessandro Beltrami                  

 assente

ANCI

Riccardo Mussari                      

 

ANCI                                       

Giuseppe Ninni                          

 assente

ANCI                                      

Roberto Colangelo                   

 assente

OIC

Marco Venuti                               

 assente

CNDC

Marco Castellani                        

 

CNDC                                   

Luciano Fazzi                              

 

CNDC                                    

Luigi Puddu                                 

assente

CNDC    

Davide  Di Russo

 

ABI

Rita Camporeale                        

assente

ABI

Alessandra Di Iorio

 

Assosoftware

Roberto Bellini                           

assente

Assosoftware                      

Laura Petroccia                         

 

 

(*) Nelle more dell’aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET, assiste alla riunione il Consigliere Luigi Di Marco designato dalla Corte dei conti.

 

Dopo aver salutato i componenti della Commissione e aver dato atto che il Presidente della Commissione non potrà partecipare, per sopraggiunte e improrogabili esigenze di servizio, inizia la presentazione ai fini dell’esame del primo punto all’ordine del giorno.

 

 

  1. Proposta di FAQ concernente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ex art. 52 del DL 73/2021

 

Il primo punto all’ordine del giorno prevede l’esame della proposta di FAQ, da pubblicare, dopo l’approvazione della Commissione, nel sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato, riguardante la modalità di contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità nel rispetto dell’articolo 52, comma 1-ter, del DL n. 73 del 2021.

La proposta di FAQ, anticipata ai componenti della Commissione in occasione della convocazione, intende chiarire la corretta modalità di contabilizzazione, a decorrere dall’esercizio 2021, dell’anticipazione di liquidità sia nel rendiconto della gestione sia nel bilancio di previsione.

Gli enti locali a seguito dell’emanazione del DL n. 73 del 2021 non possono più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscriverlo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma  sono tenuti a ridurre il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1),  e ad applicare la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Per consentire l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo inoltre, sempre in sede di rendiconto, gli enti sono tenuti ad accantonare la quota del FAL liberata in un apposito fondo denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.

Nella presentazione della proposta di FAQ viene precisato ai componenti della Commissione che la nuova modalità di contabilizzazione, con riferimento al prospetto del quadro generale riassuntivo, incide sull’equilibrio di competenza ma non rileva sull’equilibrio finale.

Viene altresì precisato che sia nella nota integrativa sia nella relazione sulla gestione gli enti devono dare dimostrazione delle risorse, correnti o dell’avanzo libero, utilizzate per il rimborso delle rate di ammortamento del fondo anticipazione di liquidità considerato che non possono essere utilizzate le risorse della quota liberata del fondo anticipazione di liquidità.

La proposta di risposta per favorire la corretta e completa comprensione è corredata da un dettagliato esempio.

Dopo ampia discussione, tenendo delle proposte di correzione e integrazione proposte dai componenti, la Commissione approva la seguente proposta di FAQ che sarà pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato:

FAQ

Come si contabilizza la riduzione e l’utilizzo del fondo anticipazione di liquidità ai sensi dell’art 52, comma 1-ter, del D.L. n. 73 del 2021?

Risposta:

L’articolo 52, comma 1-ter, del D.L. 73/2021 prevede che “A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.

 

In applicazione di tale norma, a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali non possono più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma  riducono il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1),  ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Al fine di consentirne l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.

Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021

  • nell’allegato a) è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell’esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;
  • nell’allegato a/1, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, sono registrati sia la riduzione del FAL nell’apposita voce, sia l’accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”.
    Di seguito è riportato un esempio di applicazione dell’art. 52, del D.L. n. 73 del 2021.
     

Esempio riguardante un ente che ha utilizzato il FAL in attuazione dell’art. 2, comma 6, del DL 78/2015 e, a seguito sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, ha ricostituito il FAL in sede di approvazione del rendiconto 2019, secondo le modalità previste dall’art. 39-ter del DL 162/2019.  Prima della sentenza l’ente aveva predisposto il preconsuntivo 2019 dal quale risultava il seguente risultato di amministrazione:

 

Di seguito il prospetto del risultato di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto 2019, che ricostituisce un FAL pari a 200, di importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019 (art. 39-ter, comma 1, DL 162/2019).

 

 

Di seguito, il Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2020-2022 approvato prima del rendiconto 2019.

 

 

Di seguito, il medesimo Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2020-2022 “aggiornato” a seguito dell’approvazione del rendiconto 2019.

 

Il maggiore disavanzo da ricostituzione FAL è pari a -165, ripianato per importi pari alle anticipazioni rimborsate.

 

Rendiconto 2019 - Composizione del disavanzo 2019 e modalità di ripiano

 

Nel 2021, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 e dell’art. 52 del DL 73 2021 l’ente ripiana il maggiore disavanzo da FAL in 10 anni e riceve un contributo di 41 destinato al ripiano del disavanzo.  Nel 2021 l’ente approva il rendiconto 2020 con il seguente risultato di amministrazione.

Nella Relazione sulla gestione del rendiconto 2020 l’ente deve indicare le modalità di applicazione del disavanzo nel bilancio di previsione 2021-2023. Al riguardo, il comma 1-quater dell’art. 52 prevede che “A seguito dell’utilizzo dell’intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”. Pertanto, l’ente può definire il ripiano del disavanzo da ricostituzione del FAL secondo differenti modalità alternative che garantiscono il rispetto del ripiano decennale. Si ipotizza che l’ente segua l’ipotesi. 2.

 

 

 

In applicazione dell’art. 52 del DL 73/2021, a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti riducono il FAL “in sede di rendiconto”. Pertanto, il FAL non è iscritto nel bilancio di previsione 2021.

 

 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 PREDISPOSTO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 52 DEL DL 73/2021

 

 

A decorrere dal rendiconto 2021

  • nell’allegato a) è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell’esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;
  • nell’allegato a/1 sia la riduzione del FAL, sia l’accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”, sono registrati nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”.
  •  

 

 

 

La riduzione del FAL “in sede di rendiconto” non incide sull’ Equilibrio complessivo del bilancio

 

 

 

 

 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1-ter, del D.L. 73/2021 “La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

L’articolo 52, comma 1-ter, prevede altresì che “Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di   ammortamento   delle   anticipazioni   di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.

Si ritiene pertanto che gli enti locali possono applicare la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità in sede di bilancio di previsione, sulla base della determinazione del risultato presunto di amministrazione, dando evidenza nella nota integrativa della copertura delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, costituita dalle entrate correnti, e non dall’utilizzo del FAL.

 

 

 

  1. Quesiti regioni

Concluso l’esame del primo punto all’ordine del giorno la Commissione procede ad esaminare il secondo punto all’ordine del giorno che riguarda le proposte di risposta, anticipate ai componenti in occasione della convocazione, a due quesiti posti dalle regioni

 

Il primo quesito riguarda l’obbligo di costituzione del vincolo di cassa per le regioni.

Nella presentazione della proposta di risposta si richiamano le disposizioni del TUEL e del punto 10.6 dell’Allegato 4/2 relativo alla “La determinazione della giacenza vincolata” nell’ambito della disciplina della “contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali” (punto 10 dell’Allegato 4/2) per consentire di verificare che non risulta applicabile alle Regioni.

Verificato che l’articolo 21 del d.lgs. n. 118 del 2011  prevede specifici adempimenti sui conti di tesoreria intestati alla sanità, in particolare  l’istituzione di appositi conti di tesoreria unica e di conti correnti presso la banca tesoriera per le disponibilità liquide destinate al finanziamento della sanità, e che la disciplina della cassa vincolata è espressamente riferita ai soli enti locali, si ritiene che il legislatore non abbia esteso alla Regioni il vincolo sulla cassa vincolata.

La Commissione ARCONET, concluso l’esame, approva la seguente risposta all’unanimità senza correzioni e/o integrazioni:

  1. Quesito
    E’ obbligo delle Regioni la costituzione del vincolo sulla cassa vincolata in corrispondenza di tutte le risorse vincolate o comunque di ricostituirlo nel caso in cui dovesse risultare inferiore all’Avanzo Vincolato – Residui attivi delle risorse vincolate + Residui passivi delle risorse vincolate?

 

Risposta della Commissione Arconet

La disciplina della cassa vincolata è definita per gli enti locali dal d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in particolare:

  • dall’art. 180, comma 3, lettera d), che prevede, tra gli elementi dell’ordine di riscossione, l’indicazione dell’eventuale natura vincolata degli incassi, con la precisazione che devono essere segnalate al tesoriere solo le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti;
  • dall’art. 185, comma 2, lettera i), che prevede tra gli elementi dell’ordinativo di pagamento, l’indicazione dell’eventuale natura vincolata dei pagamenti, con la precisazione che devono essere comunicati al tesoriere i pagamenti con destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
  • dall’art. 195 che consente l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti.
  • dall’articolo 195, che a seguito dell'utilizzo di entrate vincolate, non consente, per pari quota, il ricorso all’anticipazione di tesoreria.
     
    Nell’ordinamento contabile delle regioni non si rinvengono disposizioni analoghe a quelle sopra richiamate, che consentano, neanche in via interpretativa, di ritenere che la disciplina della cassa vincolata prevista dal TUEL sia applicabile alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    In particolare, il titolo III del d.lgs. n. 118 del 2011, individua all’art. 54, comma 3, e all’art. 58, comma 3, gli elementi dell’ordinativo di riscossione e del mandato di pagamento senza prevedere l’indicazione dell’eventuale natura vincolata degli incassi e dei pagamenti, che costituisce una condizione necessaria per l’applicazione della disciplina della cassa vincolata da parte del tesoriere.
    Anche le modalità di contabilizzazione della cassa vincolata definite dal paragrafo n. 10 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, sono espressamente riferite agli enti locali.
     
    La Commissione procede i lavori con l’esame del secondo quesito posto dalle regioni che riguarda la modalità di rappresentazione del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, formatosi nell’esercizio, nell’allegato del quadro generale riassuntivo e nell’allegato degli equilibri di bilancio per le regioni.
    Concluso l’esame della proposta di risposta i rappresentanti delle regioni ringraziano e manifestano vivo apprezzamento per la modalità di rappresentazione contabile individuata considerato che è riferita a un fenomeno dinamico.
    La Commissione approva la seguente risposta, ricevuta in occasione della convocazione, all’unanimità senza correzioni e/o integrazioni 
     
  1. Quesito
    Il “Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio” negli schemi del quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio.

L’ente in sede di rendiconto presenta la seguente situazione contabile;

Il disavanzo (lettera E) è qualificabile interamente come da debito autorizzato e non contratto ed è quantificato in euro 2.000.000; la dinamica di formazione del disavanzo (DANC) è la seguente:

  • Euro - 4.000.000 di debito autorizzato e non contratto formatosi nell’esercizio (di competenza);
  • Euro + 1.000.000 di saldo positivo della gestione dei residui (migliorativo);
  • Euro + 1.000.000 di avanzo libero e/o avanzo svincolato (dell’esercizio precedente) non applicato al bilancio (migliorativo).

La voce “Disavanzo da debito autorizzato e non contratto” relativa allo schema “risultato di amministrazione” risulta dunque difforme dalla voce Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio” degli schemi “quadro generale riassuntivo” ed “equilibri di bilancio”.

Si chiede quale debba essere l’importo da inserire alla voce Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio”, relativa agli schemi “quadro generale riassuntivo” e “equilibri di bilancio”, e se- la stessa- non possa/debba essere “rettificata” dalle componenti contabili estranee alla gestione di competenza (gestione residua e avanzi non applicati liberati).

Risposta della Commissione Arconet

Il quesito riguarda la voce “di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell’esercizio” prevista sia nel prospetto degli equilibri delle regioni, sia nel quadro generale riassuntivo del rendiconto della gestione come un “di cui” del risultato di competenza negativo dell’esercizio delle Regioni,  costituito dagli investimenti impegnati nell’esercizio finanziati da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa di cui all’articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (DANC).

Il quesito chiede quale importo valorizzare per tale voce nel caso in cui gli investimenti impegnati nel corso dell’esercizio con copertura costituita da DANC, pari a 4 milioni, siano di importo superiore al DANC complessivo indicato nell’allegato a) al Rendiconto pari a 2 milioni.

 

Al riguardo si rappresenta che il DANC formatosi nel corso dell’esercizio è una componente del DANC complessivo rappresentato nell’allegato a) al rendiconto che, a sua volta, è un “di cui” del disavanzo di amministrazione lettera E).

Pertanto, essendo un “di cui” sia del Risultato negativo di competenza dell’esercizio, sia del Risultato negativo di amministrazione dell’esercizio, il DANC formatosi nell’esercizio non può essere superiore a entrambi i risultati contabili (si fa riferimento ai valori di disavanzo in valore assoluto).

 

Tale doppia condizione non determina criticità se il disavanzo di competenza è inferiore al disavanzo di amministrazione.

Ma il disavanzo di amministrazione può essere migliore del risultato di competenza, ad esempio per effetto della gestione dei residui o per effetto della quota libera del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente non applicata al bilancio, che di fatto, viene utilizzata ex post, per finanziare la spesa per investimento di cui il nuovo DANC costituiva la copertura. 

In tal caso, il rispetto della doppia condizione comporta che il DANC di competenza è condizionato dagli effetti positivi della gestione dei residui e/o dell’utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione non applicata al bilancio che, di fatto, ripianano il DANC autorizzato, evitando la formazione del DANC alla fine dell’esercizio.

 

L’esempio proposto considera una Regione che alla fine dell’esercizio risulta in:

- disavanzo di competenza di € 4.000.000, interamente determinato da investimenti impegnati nell’esercizio finanziati dal nuovo disavanzo autorizzato e non contratto (DANC);

 - un disavanzo di amministrazione (E) di € 2.000.000, formatosi nonostante il disavanzo di competenza di € 4.000.000 grazie agli effetti positivi della gestione dei residui pari a € 1.000.000 e della quota del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio di € 1.000.000;

- un DANC complessivo di € 2.000.000, di importo non superiore al disavanzo complessivo.

 

In presenza di tale situazione:

  • nel prospetto del risultato di amministrazione risulta che la lettera E) è pari a € 2.000.000 e la lettera F) “di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto” è pari a € 2.000.000;
  • nel quadro generale riassuntivo e nel prospetto degli equilibri, il disavanzo di competenza è pari a € 4.000.000 determinato da investimenti impegnati nell’esercizio con copertura costituita da DANC, di cui  solo € 2.000.000 costituisce “Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell’esercizio”,  mentre la restante quota del DANC  non si forma alla fine dell’esercizio in quanto è ripianata dal saldo positivo della gestione dei residui di € 1.000.000 e dalla quota del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio di € 1.000.000.

Considerato che il disavanzo determinato da investimenti finanziati da DANC non può costituire uno squilibrio di bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 821 della legge  n. 145 del 2018 anche nei casi in cui il DANC è stato ripianato nel corso dell’esercizio, si propone di inserire nel prospetto degli equilibri delle Regioni e nel Quadro generale riassuntivo apposite voci che rappresentino l’importo del DANC che ha finanziato nuovi investimenti, impegnati nell’esercizio, e ripianato nello stesso esercizio per effetto della gestione residui o dell’utilizzo del risultato di amministrazione non applicato al bilancio.

 

 

A seguito dell’approvazione della risposta al secondo quesito posto dalle regioni emerge la necessità, al fine di consentire una chiara informazione e rappresentazione del DANC negli allegati dello schema di bilancio, di procedere ad approvare i necessari aggiornamenti agli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011.

Nella prossima riunione della Commissione pertanto saranno esaminate le necessarie relative proposte di aggiornamento agli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011.

 

 

  1. Approfondimenti contabilizzazione entrate del perimetro non sanitario delle Regioni e proposta modifica glossario SIOPE

Il terzo punto all’ordine del giorno rappresenta l’avvio di un percorso di approfondimento che si è reso necessario a seguito delle criticità riscontrate, in occasione della verifica istituzionale delle minori entrate per COVID 19 nonché sul tavolo istituzionale dei fabbisogni standard, a causa delle diverse modalità di contabilizzazione delle entrate da parte delle regioni.

L’approfondimento prevede una preliminare verifica delle disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per verificare l’esaustività del dettato normativo e l’assenza di possibilità di interpretazioni diverse da quella autentica.

Dopo aver osservato che  le modalità di contabilizzazione non corretta degli accertamenti condizionano anche le registrazioni in contabilità economico patrimoniale, su richiesta dei rappresentanti delle Regioni, la Commissione rinvia l’approfondimento alla prossima riunione, compresa la verifica dell’eventuale necessità di aggiornamento del glossario SIOPE  con riguardo al  fondo perequativo delle Regioni, distinguendo le risorse del fondo finanziate dall’IRAP da quelle  finanziate dal bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 56 del DL 26 ottobre 2019, n. 124.

 

Prima di chiudere i lavori si concorda che la prossima riunione della Commissione ARCONET è confermata il giorno 15 dicembre c.a. e la successiva sarà convocata il 19 gennaio 2022.

La riunione termina alle ore 13,00.

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Scritto il 07/12/2021

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