Matrimonio Sindaco - Delega all'ufficiale dello stato civile

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
09 Dicembre 2021

Il sindaco del comune si sposerà nei prossimi giorni nello stesso comune.

La delega all'USC celebrante può essere firmata dal sindaco stesso? Qualora non fosse possibile, da chi può esser firmata?

Risposta

Ritengo necessario, vuoi per opportunità, vuoi per evitare comunque eventuali contestazioni e rischi di annullabilità degli atti, prendere visione dell’art. 6 del DPR 396/00, quindi mi limito a riportare i contenuti di articoli di legge senza entrare nel merito in quanto chiari.

Art. 6. (Incompatibilità)

“l'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.

In attuazione del principio costituzionale di imparzialità, è fatto divieto assoluto a chiunque svolga le funzioni di ufficiale dello stato civile di procedere alla formazione di un atto in cui egli compaia come dichiarante, o intervengano, sempre in qualità di dichiaranti, il coniuge, oppure un parente o un affine in linea retta, in qualsiasi grado. Analogo divieto sussiste in presenza di affinità in linea collaterale fino al secondo grado (art. 6)”. 

L'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede: "Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

L'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000, afferma: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile".

L'art. 54, comma 8, del citato D.Lgs. n. 267/2000, dispone che "Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo (54, ndr)", sovrintende quindi anche "alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, in quanto Ufficiale di Governo.

Il vice sindaco, è sostituto legale del sindaco in caso di assenza temporanea od incompatibilità di quest'ultimo a svolgere le proprie funzioni seppur temporaneamente (art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000), (art. 54, commi 3 e 8, D.Lgs. n. 267/2000).

Per la fattispecie la delega per la celebrazione dei matrimoni al vice sindaco, è necessaria (e possibile ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000) in caso di esercizio delle funzioni laddove il sindaco sia a sua volta comunque presente e non impossibilitato allo svolgimento delle funzioni di ufficiale dello stato civile.

7 dicembre 2021           Roberto Gimigliano

 

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