massima
In tema di espropriazione per pubblica utilità, va detto che, l'avviso di cui all'art. 11 del D.p.r. n. 327/2001, ovvero l'avviso contenente l'avvio del procedimento espropriativo, debba contenere, per essere legittimo e conoscibile agli interessati, l'indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo, avendo lo scopo di essere idoneo a garantire l'effettiva conoscenza.
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Tar Sicilia, Sezione I, sentenza n. 1070/2025
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: