Rilascio estratto di nascita a cittadino residente da diversi anni nel Comune e che ha già acquistato la cittadinanza nel 2019

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
11 Dicembre 2021

Un cittadino residente da diversi anni nel Comune e che ha già acquistato la cittadinanza nel 2019 ex art. 4 comma 2, legge 91/92 ex decreto della Prefettura, chiede il rilascio di un estratto di nascita.

Agli atti però non risulta alcun atto di nascita; è giusto che non ci sia oppure avrebbero in passato dovuto trascrivere l'atto di nascita?

Risposta

L’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 dispone che “lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”. La disposizione richiede allo straniero di integrare cumulativamente tre condizioni perché lo stesso possa far valere un vero e proprio diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza italiana:

  1. la nascita in Italia;
  2. la residenza legale senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età; 
  3. la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di età.
     
    I cittadini che hanno acquistato la cittadinanza italiana possono chiedere la trascrizione dei propri atti di stato civile presentando gli originali degli atti e dei certificati da trascrivere, nelle forme previste per la validità di tali documenti in Italia.

 

Qualunque cittadino italiano che possiede un atto di stato civile formato all'estero può comunque richiederne direttamente la sua trascrizione in qualunque momento.

In questo caso occorre presentare apposita domanda all'ufficio di stato civile che verificherà la validità dell'atto (DPR 396/2000, art. 12, com. 11).

Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico (DPR 396/2000, art. 18).

 

L'atto di cui si chiede la trascrizione deve essere:

in originale: l'atto in lingua straniera deve essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana e di legalizzazione (specifica dichiarazione che attesta l'autenticità del documento) apposta dall'autorità consolare o diplomatica italiana presente sul territorio estero oppure di "apostille" nei Paesi che aderiscono alla convenzione dell'Aja del 05/10/1961, se lo Stato che ha formato l'atto non aderisce a specifici accordi internazionali che ne prevedono l'esenzione;

redatto su modello plurilingue per i Paesi che aderiscono alla Convenzione di Vienna dell'08/09/1976.

 

Quindi è possibile (com’è avvenuto) che l’atto non sia stato trascritto, ma su richiesta dell’interessato  è sempre possibile redigerlo.

10 dicembre 2021         Roberto Gimigliano

 

 

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