Dipendente di categoria C, area vigilanza - Attrbuzione P.O. e funzioni P.G.

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
17 Dicembre 2021

Può essere conferita ad un dipendente di categoria C, area vigilanza, la posizione organizzativa? la P.G. è una mansione esclusiva della categoria D?

Risposta

In base al nuovo e vigente contratto CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, la facoltà di assegnare la posizione organizzativa a coloro che non appartengano alla categoria D è possibile una sola volta (art. 17, comma 4), reiterabile ove siano “già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D” e, quindi, come soluzione temporanea ed eccezionale (per analogia, intuitivamente, con l’innovata disciplina contrattuale che prevede un massimo di tre anni per la durata di ogni incarico di p.o.). Questa soluzione provvisoria può essere, quindi, adottata in due soli casi:

a) nell’assenza di categorie D all’interno di una certa struttura e nell’accertata impossibilità di una assegnazione ad interim, purché si avviino contestualmente le procedure selettive di reclutamento, e il dipendente di categoria C individuato disponga della necessaria competenza professionale;

b) nell’ipotesi di mancanza totale delle qualifiche di categoria D in enti la cui dotazione organica preveda posti di categoria D.

Ciò detto, si ricordi che la magistratura contabile si è espressa più volte sul tema; ad esempio, la Corte dei conti in primo grado ha assolto il sindaco ed il segretario comunale per l’illegittima attribuzione di una posizione organizzativa a un dipendente di cat. C, pur in presenza di personale di cat. D, con indebita corresponsione delle relative indennità. La sentenza è stata appellata dal Procuratore e la Sezione prima giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, con sentenza n. 33/2020 ha invece condannato i convenuti, ribaltando e confutando nel merito il provvedimento di primo grado che ne aveva disposto l’assoluzione, sebbene sul presupposto del precedente contratto collettivo, per danno da impiego non funzionale delle risorse pubbliche.

Il giudice contabile ha ritenuto che la semplice presenza, all’interno dell’ente, di personale di categoria D rende ultronea e irrilevante ogni deduzione su presunte indisponibilità a ricoprire la funzione da parte del personale di cat. D o su un presunto stato di necessità.

Inoltre, lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria non è ascrivibile, ex se, ad una posizione riferibile alla categoria D in quanto alcuna norma o disposizione di contratto collettivo lo afferma o consente di effettuare tale deduzione interpretativa. Tantopiù che lo svolgimento delle funzioni di agente di polizia giudiziaria (a differenza di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria), in ogni ordinamento di polizia, è associato a ruoli della cat. C o della ex VI qualifica funzionale. Si aggiunga, poi, che le funzioni di polizia giudiziaria sono solo una parte, non preponderante, del ventaglio delle funzioni e dei compiti svolti complessivamente dagli operatori di polizia municipale.

15 dicembre 2021         Elena Conte

 

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