Cancellazione anagrafica per irreperibilità

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
20 Dicembre 2021

Si chiede se è possibile procedere alla cancellazione immediata per irreperibilità di un ragazzo extracomunitario sulla base di una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile. Si precisa che il proprietario ha provveduto a registrare presso l'Agenzia delle Entrate la risoluzione del contratto di affitto e che al ragazzo in questione non gli è stato rinnovato il contratto di lavoro, con il quale ha richiesto la residenza.

Risposta

La condizione di irreperibilità di un cittadino straniero deve seguire l’iter previsto per tali soggetti.

La cancellazione interviene nei confronti degli stranieri nel caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. In tal caso il procedimento di cancellazione dall’A.P.R.  presuppone da parte dell’ufficiale d’anagrafe un’attività di monitoraggio della situazione degli stranieri iscritti in anagrafe e titolari di permesso di soggiorno scaduto da almeno sei mesi. Obbligo dell’U.A. è di invitare lo straniero ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato a norma dell’art. 11, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 223/1989. Il cittadino straniero è tenuto ad esibire il permesso rinnovato (o la documentazione comprovante che il procedimento di rinnovo è ancora in corso) nei trenta giorni successivi al ricevimento dell’avviso. Se il cittadino straniero ha provveduto al rinnovo del titolo di soggiorno l’U.A non potrà procedere alla sua cancellazione dall’APR anche se non si fosse presentato e avesse omesso il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale in quanto la condizione di regolarità del soggiorno risulta accertata in maniera inequivocabile. Se il cittadino non si è attivato per il rinnovo del titolo di soggiorno, l’ufficiale d’anagrafe potrà procedere alla cancellazione anagrafica del cittadino straniero per mancato rinnovo del titolo di soggiorno. La PROCEDURA CONSIGLIATA è di lasciare trascorrere sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno: l’interessato non si presenta per rinnovare la dichiarazione di dimora abituale , inviare una raccomandata A/R. all’indirizzo anagrafico dell’interessato invitandolo a provvedere entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata. Nel caso la raccomandata non sia recapitata la comunicazione è ugualmente valida e il termine di 30 giorni decorre dalla data di “compiuta giacenza” presso l’ufficio postale. A quel punto può procedere alla cancellazione.

Se il cittadino straniero ha provveduto al rinnovo del titolo di soggiorno l’U.A non si potrà procedere alla sua cancellazione dall’APR anche se non si fosse presentato e avesse omesso il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale in quanto la condizione di regolarità del soggiorno risulta accertata in maniera inequivocabile. Il cittadino verrà cancellato dall’anagrafe seguendo lo stesso iter di qualunque altro cittadino, italiano o comunitario (periodo di un anno, accertamenti intervallati nel tempo etc.).

Della dichiarazione del proprietario non dobbiamo tenere alcun conto salvo considerarlo il documento che consente all’ufficio di avviare il procedimento di cancellazione anagrafica. Non esiste la cancellazione per irreperibilità “immediata”

17 dicembre 2021             Roberto Gimigliano

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1955, sintomo n. 1986

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