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Ministro per la Pubblica Amministrazione – 30 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiIl D.Lgs. 116/2020 ha aggiunto all’articolo 198 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) il nuovo comma 2 bis, che dispone:
“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”
Nel caso in cui un’utenza non domestica comunica al Comune di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti, tale comunicazione vale per tutti i rifiuti compreso secco indifferenziato e umido oppure l’utenza non domestica ha la facoltà di indicare quali tipologie di rifiuti conferirà al di fuori del servizio pubblico?
La nuova norma è destinata ad incentivare le utenze non domestiche ad utilizzare forme autonome di recupero dei rifiuti, in alternativa al servizio pubblico, con il conseguente risultato di una riduzione del costo del servizio per il Comune. Mi verrebbe pertanto da dire che, a differenza della riduzione già prevista dal comma 649 della legge 147/2013 che prevede l’uscita parziale dalla c.d. “privativa”, la nuova disposizione dovrebbe realizzarsi nel caso di uscita totale dal servizio comunale.
Tuttavia, viste le difficoltà operative di realizzazione di tale novità, consiglio di applicare l’interpretazione fornita dal Ministero della Transizione ecologica con la circolare n. 37259 del 12/04/2021, nella quale viene ribadito la coesistenza di entrambe le tipologie di riduzione e, pertanto, il mantenimento della possibilità di uscire anche parzialmente dalla privativa, ottenendo non l’abbattimento totale della parte variabile della tariffa ma una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al recupero.
24 dicembre 2021 Luigi D’Aprano
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