Tassazione separata o corrente su compensi produttività

Risposta al quesito del consulente Daniele Conforti

Quesiti
di Conforti Daniele
29 Dicembre 2021

Si chiede se i compensi per produttività relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 liquidati nel 2021 debbano essere assoggettati a tassazione separata irpef. La contrattazione decentrata è stata fatta in ritardo e riguarda gli anni 2017-2018-2019-2020-2021. L’Ente al momento paga solo gli arretrati dal 2017 al 2019. Da gennaio quelli dal 2019 al 2021.

Si chiede di sapere se può essere applicata la tassazione separata. In base alle varie circolari dell’Agenzia delle Entrate sembrerebbe che deve essere applicata la tassazione corrente.

Risposta

Con la risposta a interpello n. 243 del 13 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle indennità connesse a prestazioni lavorative erogate a seguito di contrattazione collettiva integrativa nell'anno successivo a quello di maturazione.

La tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono oppure qualora la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi fisiologica, in altre parole la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione debba avvenire in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione.

Il legislatore ha ricompreso tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata il contratto collettivo, nel quale è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.

Quindi indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.

Le indennità connesse a prestazioni lavorative sono da assoggettare a tassazione separata se corrisposte in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione, per una causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione dell' "Accordo di contrattazione collettiva integrativa".

Ad una diversa soluzione si deve pervenire, nel caso della corresponsione in un anno successivo dell'indennità prevista dalla legge antecedente la maturazione (o contratto sottoscritto prima della maturazione) a favore del proprio personale in base alle presenze e all'attività lavorativa dell'anno precedente; in tal caso, infatti, benché la corresponsione delle indennità avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello al quale la stessa si riferisce, il ritardo è da considerarsi fisiologico in base alla natura stessa dell'emolumento, pertanto tali indennità sono da assoggettare a tassazione ordinaria.

Pertanto occorre verificare la data di sottoscrizione del contratto decentrato. Se lo stesso è stato sottoscritto nel 2021, le indennità riferite agli anni dal 2017 al 2020 sono soggetti a tassazione separata.

                        Daniele Conforti Consulente del Lavoro            Data  27/12/2021

 

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