Conteggio tredicesima segretari

Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
29 Dicembre 2021

Si chiede se il conteggio della tredicesima dei segretari/dirigenti debba essere effettuato a giorni o a mesi e sulla base di quale riferimento normativo.

Risposta

Sul punto si deve ritenere ancora valido l’orientamento applicativo ARAN SEG_035 del 24.10.2013, non essendovi state modifiche contrattuali.

Secondo l’ARAN in assenza di indicazioni nelle norme contrattuali occorre fare riferimento alla prassi applicativa che dalla giurisprudenza è stata ammessa come fonte dei diritti dei lavoratori in applicazione dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, anche nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico, in quanto riconducibile a quella nozione di “uso” di cui all’art.2078 del codice civile.

Ciò premesso l’art. 105, comma 2, CCNL 17.12.2020 si limita a prevedere che “Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno”, senza fornire indicazioni circa le modalità di maturazione dei ratei della stessa.

L’assenza di una indicazione puntuale ed espressa nelle norme contrattuali, secondo l’ARAN, non consente di estendere ai segretari provinciali e comunali le regole in materia di tredicesima mensilità contenute nei CCNL del personale del comparto e della dirigenza, incentrate sul calcolo di tale compenso in 365esimi.

Pertanto, in mancanza di una espressa disciplina contrattuale per i segretari, in via interpretativa, si può ritenere che debba farsi riferimento, quale fonte regolativa, alla prassi applicativa consolidatasi nel tempo sulla base dell’art. 7 del D.Lgs.C.P.S n.263/1946, norma oggi disapplicata, ai sensi dell’art.69 del D.Lgs.n.165/2001.

Sulla base di tale prassi:

1)    in caso di servizio prestato in modo continuativo dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; al segretario la tredicesima va corrisposta per intero;

2)    in caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni;

3)    la retribuzione sulla quale applicare i ratei si identifica con quella in godimento nell’ultimo mese di servizio.

In sostanza, si tratta della regola dei c.d. quindicesimi che trovava riscontro anche nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri, applicati ai segretari provinciali e comunali prima della riforma della 1997, con il loro “trasferimento” all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali e il loro inserimento nel comparto regioni ed autonomie locali, sia pure con una propria distinta disciplina contrattuale.

dott. Angelo Maria Savazzi     21 dicembre 2021

 

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