PNRR - Le misure finanziate all’interno del Piano possono essere cumulate con altre agevolazioni

I chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato

Servizi Comunali Bilancio
di La Posta del Sindaco
03 Gennaio 2022

Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

Questo il chiarimento fornito a fine anno dal Ministero dell’Economia-Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 avente a oggetto “PNRR – Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”.

La differenza tra “doppio finanziamento” e “cumulo di fonti finanziarie differenti”

La circolare sostanzialmente individua la differenza tra doppio finanziamento, che appunto è inammissibile, e cumulo, che invece lo è.

I principi richiamati nelle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”, di cui alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 21 del 14 ottobre 2021, sono, sottolinea il documento di prassi, pienamente coerenti con la normativa europea, che prevede la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti … a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento, appunto).

La circolare 21 in effetti include, tra gli obblighi da rispettare per tutti i progetti finanziati con risorse PNRR, l’assenza di doppio finanziamento, ovvero “... una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”, lasciando invece aperta, per costi diversi all’interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziare.

“In conclusione”, chiude la circolare, “con la netta distinzione tra i due principi sopra richiamati, comprovata dai riferimenti normativi europei citati e conforme ai principi immanenti nell’ordinamento domestico volti a non consentire l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, si conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato”.

ALL. Circolare MEF-RGS n. 33 del 31.12.2021

Articolo di Redazione La Posta del Sindaco

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