PEF TARI 2022-2025: un po’ più di respiro per la predisposizione degli atti

Ultimi chiarimenti da ARERA

Servizi Comunali Entrate tributarie
di D'Aprano Luigi
04 Gennaio 2022

Con l’ampliamento del termine per approvare il bilancio di previsione 2022 al 31 marzo 2022, (disposto con Decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2021) i gestori e gli Enti Territorialmente competenti hanno un po' più di respiro per la predisposizione degli atti da inviare ad ARERA per la definitiva approvazione del PEF 2022-2025.

Nonostante i maggiori termini per adempiere, occorre ricordare ai Comuni ed agli altri soggetti interessati di procedere tempestivamente alla redazione dei documenti in base alle disposizioni fornite da ARERA con la delibera n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021, ma soprattutto con i modelli ed i chiarimenti forniti con la più recente determina del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021.

Con la determina indicata, l’Autorità fornisce i documenti utili alla compilazione e trasmissione dei dati da parte dei gestori, ovvero:

  1. a) il piano economico finanziario quadriennale (Allegato 1);

b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2);

c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (Allegato 3), e per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4).

Si tratta di documenti che i gestori (quest’anno anche il Comune per i propri costi) devono compilare, trasmettere agli ETC, i quali a loro volta, dovranno inviarli all’Autorità attraverso il tradizionale sistema web appositamente messo a loro disposizione dall’ARERA.

Particolare, importanza riveste, per la compilazione dei dati, l’articolo 1 della determinazione, nella quale vengono forniti chiarimenti (alcuni dei quali vigevano già nel precedente metodo tariffario) e che di seguito vengono esplicitati nel dettaglio.

  1. L’autorità raccomanda che tutte le informazioni utili alla corretta comprensione dei dati inseriti nel modello PEF, in base ai quali viene definito il costo su cui determinare le tariffe TARI, ovvero i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento. L’eventuale carenza di informazioni nella relazione potrebbe comportare interventi correttivi o sanzionatori da parte dell’Autorità. Gli ETC si assicurino, pertanto, che i gestori forniscano tutte le informazioni utili alla corretta compilazione della relazione accompagnatoria, rispettando il format fornito dall’Autorità stessa con l’Allegato 2 alla citata determinazione.
  1. Viene definito che i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio, oppure, se il gestore non utilizza una contabilità industriale dettagliata, in subordine, è possibile applicare opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità, in base ai quali ripartite i costi per singolo ambito.
  1. Proseguono i chiarimenti, frutto delle fasi di consultazione e verifica del preview tool fornito da ARERA, affermando che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF, obiettivo fondamentale del sistema di riordino affidato all’Autorità, ovvero la stabilità della crescita tariffaria TARI, trova applicazione con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.
  1. Vengono confermate le voci di costo da detrarre dal PEF, così come già disposto per gli anni 2020 e 2021, ovvero:
    1. a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge n. 248/2007, in quanto escluso dall’applicazione della TARI dalla legge n. 147/2013;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione, qualora non rappresentino recupero di somme sui residui anni pregressi;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, ovviamente applicate in materia di gestione dei rifiuti;

d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.

  1. Altro aspetto importante, anch’esso conferma della metodologia adottata per gli anni passati, è la compilazione dei modelli da parte di gestori che si sono avvicendati dopo gli anni per i quali occorre prendere a riferimento i valori contabili. In particolare, precisa la determinazione dell’ARERA che ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo per l’anno a-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve:
  • nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:
  • utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull’intera annualità;
  • determinare le componenti a conguaglio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
  • nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall’anno di riferimento del PEF e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali:
  • fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.
  1. Ai fini della determinazione della componente ARa (ricavi dai rifiuti), i ricavi derivanti da incentivi all’energia prodotta da fonti rinnovabili devono essere valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti.
  1. La determinazione della componente CCDa, ovvero la voce relativa alle quote inesigibili CCDa anni precedenti deve essere imputata in funzione della natura della tariffa applicata nell’ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine. Con questo chiarimento l’Autorità elimina ogni dubbio sulla modalità di inserimento delle quote inesigibili che indifferentemente dalla tipologia di prelievo esistente al momento della loro emissione, devono soggiacere alla tipologia di imputazione legata all’attuale modalità di prelievo.
  1. L’autorità chiarisce inoltre, i metodi di valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce COAL,a, ovvero:
  1. per l’anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell’Autorità per l’anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell’Autorità per gli anni 2018 e 2019;
  2. dall’anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno (a-2).
  1. Ulteriore chiarimento viene espresso sulla voce degli accantonamenti per rischi su crediti, coincidente con il Fondo crediti di dubbia esigibilità dei bilanci Comunali, per la quale si precisa che il valore da utilizzare nell’anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno a-2.
  1. Infine, l’ultimo chiarimento riguarda il criterio di inserimento nel PEF delle voci di costo legate ai leasing operativi e finanziari. Qualora ricorrano tali fattispecie, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d’uso del capitale di cui all’articolo 12 del MTR-2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-2.

In deroga, in considerazione delle specificità del settore, l’Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, potrebbe anche valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all’articolo 9 del MTR-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all’articolo 10 del MTR-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all’introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Articolo a cura di Luigi D’Aprano

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