Le nuove indennità degli amministratori locali

Gli incrementi previsti dalla legge di Bilancio 2022

Servizi Comunali Bilancio
di De Carlo Eugenio
17 Gennaio 2022

Cosa
Sin dalla fine dell’estate 2021 si sono susseguite notizie e articoli di stampa sulla possibilità di aumento delle indennità dei Sindaci. Il tema era già stato oggetto del decreto-legge n.124/2019, convertito con la legge n.157/2019, e del Decreto M.I. del 23 luglio 2020 che avevano incrementato l’indennità per i Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti, portandola fino all'85% dell'indennità dei Sindaci dei Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti. La disciplina in materia d’indennità degli Amministratori locali non è stata mai rivista organicamente, ma è stata oggetto d’interventi legislativi episodici ed occasionali, ora in termini di tagli, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, ora in termini di aumenti, per riconoscere il giusto ruolo degli Amministratori locali di fronte ad una realtà sociale sempre più complessa e talvolta pericolosa da amministrare. L’incremento tanto agognato, dunque, è diventato realtà proprio alla fine del 2021, con la legge di Bilancio 2022 (legge n.234 del 30 dicembre 2021); peraltro - per ironia della sorte - proprio quando nel frattempo si è materializzata l’ipotesi di un alleggerimento normativo delle responsabilità dei Sindaci, limitandole a quelle esclusivamente politiche (vedi, al riguardo, il testo dell’art. 8 del DDL delega del 14.10.2021 in tema di riforma del T.U. degli enti locali del 2000).
Quanto
L’incremento e i relativi parametri per i Sindaci
I commi da 583 a 587 della legge di Bilancio 2022 hanno previsto e finanziato un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili). L’incremento correlato per gli altri Amministratori Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti nel D.M. n. 119/2000.
Il tetto massimo dei compensi dei Consiglieri comunali
L’aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell’indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall’articolo 82, comma 2, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).
Le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022
A decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario, sarà parametrata - come detto - al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni, sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

 

Categoria

Percentuale

a)

Sindaci metropolitani

100%

b)

Sindaci dei comuni capoluogo di regione e Sindaci capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti

80%

c)

Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti

70%

d)

Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

45%

e)

Sindaci die comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti

35%

f)

Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti

30%

g)

Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti

29%

h)

Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti

22%

i)

Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti

16%

Quando
La prima applicazione delle novità In sede di prima applicazione, l’indennità di funzione sarà adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023. Per questa fase, l’importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando, come detto, il 45% e il 68% sull’aumento/differenza dell’importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune.
Come
La modalità di adeguamento Per il calcolo dell’adeguamento della misura di incremento delle indennità di funzione occorrerà procedere come segue:

  1. Indennità lorda mensile attuale
  2. Indennità lorda mensile a regime 2024 (13.800 euro)
  3. Aumento nel 2022: 45% della differenza tra a) e b)
  4. Aumento nel 2023: 68% della predetta differenza tra a) e b)
  5. Aumento nel 2024 calcolato sul 100% della predetta differenza.

L’ANCI, nelle prime note di commento alla novità, riporta l’esempio dei Sindaci di comuni metropolitani per i quali se l’indennità lorda mensile attuale è pari a 7.018,65 euro e quella a regime è pari a 13.800 euro, applicando i citati criteri, l’aumento mensile lordo sarà pari a circa 3.051,60 euro nel 2022 e 4.615,60 euro nel 2023, per un totale mensile lordo di 10.070,25 euro nel 2022 e 11.634,25 euro nel 2023.
La nota del MEF – RGS prot. n 1580 del 5.1.2021 di risposta all’ANCI
Il citato criterio, oltre che rispettoso della finalità della legge, risulta valido anche secondo il MEF in base al quale “i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”.
Il rispetto degli equilibri di bilancio
In ogni caso, a decorrere dall’anno 2022, la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure a regime di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, che, ovviamente, deve essere verificato via via in corso di adeguamento per assicurare che a regime la spesa integrale di aumento sia sostenibile.
La contribuzione dello Stato e le modalità di erogazione
È prevista, inoltre, a titolo di contributo, una compensazione a carico delle Stato a partire dal 2022 per ristorare i Comuni degli oneri conseguenti. Infatti, il comma 586 della Legge di Bilancio prevede le risorse incrementando negli anni gli stanziamenti del fondo destinato alla corresponsione dell’indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di Sindaco e per i Presidenti di provincia di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sarà stabilita la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati, disponendo, al contempo, che i Comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.
La procedura per l’attribuzione delle maggiori indennità
L’adeguamento è compito gestionale di competenza, ex art. 107 TUEL, del dirigente preposto alla gestione degli istituti giuridici ed economici connessi agli organi istituzionali, previo inserimento delle relative previsioni nei documenti di programmazione e di bilancio, su proposta dello stesso. Successivamente, lo stesso dirigente provvederà alla liquidazione degli importi mensili, salva diversa eventuale volontà di autonoma riduzione disposta dal Sindaco o dalla Giunta comunale. Ovviamente, le previsioni di spesa, come quelle di entrata correlate alla contribuzione statale, dovranno essere comunicate al responsabile finanziario per le relative allocazioni in bilancio e per la successiva formazione e conseguente assegnazione nel P.E.G. ex art. 169 TUEL

Norme di riferimento

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

(entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022)

583. A decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

          a) 100% per i sindaci metropolitani;

          b) 80% per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia
          con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

           c) 70% per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

           d) 45% per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

           e) 35% per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

            f) 30% per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

           g) 29% per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

           h) 22% per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

           i) 16% per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

 584. In sede di prima applicazione l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

 585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

 586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

 587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Articolo di Eugenio De Carlo 

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