Accesso ai dati anagrafici da parte delle forze dell'ordine

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
18 Gennaio 2022

I carabinieri della locale stazione hanno chiesto di poter stipulare con il Comune una convenzione per l'accesso all'anagrafe. E' possibile?

Risposta

La risposta è assolutamente positiva. I carabinieri, come le altre forze dell’ordine in generale (Polizia di Stato, Guardia di Finanza ecc.) non solo hanno diritto di accedere ai dati anagrafici, ma, diversamente rispetto agli altri soggetti della Pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblico servizio, hanno, per espressa disposizione normativa, il diritto di consultare le schede anagrafiche, essendo esclusi dal divieto di consultazione previsto dall’art. 37 del d.P.R. n. 223/1989 (Art. 37 d.P.R. n. 223/1989 -  Divieto di consultazione delle schede anagrafiche. “1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”). Il fatto che sia stato abrogato il comma 2 del citato art. 37 d.P.R. n. 223/1989 (2. [È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici] non significa che sia venuta meno la possibilità e la legittimità dei collegamenti telematici; tali collegamenti sono legittimi e disciplinati da una serie di altre disposizioni normative, fra cui il D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 – recante “Codice dell'amministrazione digitale”.

Pertanto, in attesa che vengano sottoscritti gli accordi di fruizione da parte del Ministero dell’interno e finalizzati all’accesso ai dati di ANPR anche da parte delle forze dell’ordine, il collegamento telematico per l’accesso ai dati anagrafici, nel rispetto delle misure di sicurezza informatica è legittimo.

15 gennaio 2022           Liliana Palmieri

 

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